Sentenza 53/1993 (ECLI:IT:COST:1993:53)
Massima numero 19249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19248  19250


Titolo
SENT. 53/93 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI RECUPERO A DETENZIONE, IN CASO DI IMMERITEVOLEZZA, DEL PERIODO TRASCORSO IN PERMESSO PREMIO - REGOLE PROCESSUALI - NECESSARIA OSSERVANZA DELLE "GARANZIE DI GIURISDIZIONALITA'" RICHIESTE PER LA ESECUZIONE PENALE DELLA LEGGE DI DELEGA.

Testo
Data l'ampia accezione che l'art. 2 n. 96 della legge di delega per il codice di procedura penale n. 81 del 1987 conferisce all'ambito della "fase di esecuzione", indistintamente richiamandovi "i provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza", non puo' ritenersi escluso da tale ambito la decisione del magistrato di sorveglianza con la quale in caso di immeritevolezza del condannato si dispone il recupero a detenzione del periodo trascorso in permesso-premio. Ne' in contrario vale la considerazione che - come gia' ritenuto dalla Corte - la decisione di non sottrarre il periodo di permesso-premio dal computo della pena non ha carattere di ulteriore afflittivita'. Di conseguenza anche per il reclamo contro tale provvedimento nella regola processuale da applicare vanno osservate le "garanzie di giurisdizionalita" ('vocatio in ius', appagamento integrale dell'esigenza di contraddittorio, impugnabilita' del provvedimento) richieste dalla norma della legge di delega. - S. n. 188/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte