Sentenza 53/1993 (ECLI:IT:COST:1993:53)
Massima numero 19250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19248  19249


Titolo
SENT. 53/93 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - RECLAMO AVVERSO IL DECRETO CHE ESCLUDE DAL COMPUTO DELLA DETENZIONE IL PERIODO TRASCORSO IN PERMESSO PREMIO - ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITA' DEL NUOVO MODULO PROCEDIMENTALE PREVISTO DAL CODICE PER IL PROCESSO DI ESECUZIONE - CONSEGUENTE RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLA NORMA DELLA LEGGE DI DELEGA CHE IN MATERIA ESIGE GARANZIE DI GIURISDIZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.

Testo
Nel disporre che per il reclamo contro il decreto del magistrato di sorveglianza che imputa a detenzione, in caso di immeritevolezza, il periodo trascorso in permesso-premio, si continui a seguire (attraverso il richiamo dell'art. 53 bis all'art. 14 ter della legge n. 354 del 1975) il sintetico procedimento camerale previsto in quest'ultimo, escludendo di conseguenza, l'applicabilita' del nuovo modello procedimentale che l'art. 666 cod.proc.pen. ha tracciato per il processo di esecuzione e che l'art. 678 stesso codice ha esteso al tribunale di sorveglianza, l'art. 236 del d.lgs. n. 271 del 1989 viola le norme della legge di delega (art. 2, dir. 96) che anche nella materia 'de qua' esige l'osservanza di "garanzie di giurisdizionalita'". La impossibilita', per il tribunale, data la ristrettezza dello 'spatium deliberandi' di dieci giorni, di osservare il termine di cui al terzo comma del citato art. 666, e la preclusione, per l'interessato, della facolta' di partecipare al giudizio, non validamente sostituita da quella riconosciutagli, di presentare memorie, che le norme in questione comportano, ed inoltre la non ricorribilita' per cassazione della decisione sul reclamo (talvolta affermata dalla giurisprudenza di legittimita') privano infatti il procedimento delle suddette garanzie. Pertanto gli artt. 236, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 14 ter, primo, secondo e terzo comma, e 30 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, vanno dichiarati illegittimi - assorbiti gli altri profili dedotti - per eccesso di delega, nella parte in cui non consentono l'applicazione, nel suddetto procedimento, degli artt. 666 e 678, cod.proc.pen.. - Su analoga questione, rapportata pero' al regime previgente all'attuale codice di procedura penale, v. ancora S. n. 188/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 13  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 96