Sentenza 54/1993 (ECLI:IT:COST:1993:54)
Massima numero 19308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/02/1993; Decisione del
08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Titolo
SENT. 54/93 A. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - NORMATIVA CODICISTICA - ARRESTO OBBLIGATORIO NELLA FLAGRANZA DEL DELITTO DI FURTO AGGRAVATO DA VIOLENZA SULLE COSE ANCHE NELLA IPOTESI IN CUI QUESTA ABBIA CAGIONATO UN DANNO ESIGUO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA, PER AVERE I GIUDICI 'A QUIBUS', CONTESTUALMENTE ALL'EMANAZIONE DELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE, DISPOSTO LA IMMEDIATA LIBERAZIONE DELL'ARRESTATA PER SCADENZA DEI TERMINI PER LA CONVALIDA - REIEZIONE.
SENT. 54/93 A. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - NORMATIVA CODICISTICA - ARRESTO OBBLIGATORIO NELLA FLAGRANZA DEL DELITTO DI FURTO AGGRAVATO DA VIOLENZA SULLE COSE ANCHE NELLA IPOTESI IN CUI QUESTA ABBIA CAGIONATO UN DANNO ESIGUO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA, PER AVERE I GIUDICI 'A QUIBUS', CONTESTUALMENTE ALL'EMANAZIONE DELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE, DISPOSTO LA IMMEDIATA LIBERAZIONE DELL'ARRESTATA PER SCADENZA DEI TERMINI PER LA CONVALIDA - REIEZIONE.
Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 380, secondo comma. lett. e) cod.proc.pen. nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio nella flagranza del delitto di furto aggravato da violenza sulle cose, pure nella ipotesi in cui questa abbia cagionato un danno esiguo, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza formulata dall'Avvocatura di Stato per avere i giudici 'a quibus' in entrambi i procedimenti in cui l'incidente e' sorto, disposto, contestualmente alla promozione di questo, ai sensi dell'art. 391, settimo comma, ultima parte, cod.proc.pen. (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 12 del 1991) la immediata liberazione dell'arrestata per la impossibilita' di pronunciare, entro le quarantotto ore dall'arresto, la richiesta ordinanza di convalida. Il procedimento di convalida, sospeso con le ordinanze di rimessione, non puo' infatti ritenersi con il provvedimento di liberazione esaurito, ne' di esso i giudici si sono spogliati; e la sua persistenza nonostante la intervenuta liberazione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimita' dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione di liberta'.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 380, secondo comma. lett. e) cod.proc.pen. nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio nella flagranza del delitto di furto aggravato da violenza sulle cose, pure nella ipotesi in cui questa abbia cagionato un danno esiguo, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza formulata dall'Avvocatura di Stato per avere i giudici 'a quibus' in entrambi i procedimenti in cui l'incidente e' sorto, disposto, contestualmente alla promozione di questo, ai sensi dell'art. 391, settimo comma, ultima parte, cod.proc.pen. (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 12 del 1991) la immediata liberazione dell'arrestata per la impossibilita' di pronunciare, entro le quarantotto ore dall'arresto, la richiesta ordinanza di convalida. Il procedimento di convalida, sospeso con le ordinanze di rimessione, non puo' infatti ritenersi con il provvedimento di liberazione esaurito, ne' di esso i giudici si sono spogliati; e la sua persistenza nonostante la intervenuta liberazione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimita' dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione di liberta'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte