Sentenza 54/1993 (ECLI:IT:COST:1993:54)
Massima numero 19309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19308  19310  19311  19313  19314


Titolo
SENT. 54/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA CON DUE DISTINTE ORDINANZE - PETITA NON PERFETTAMENTE COINCIDENTI - ININFLUENZA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Non costituisce causa di inammissibilita' la parziale divergenza dei 'petita' in due distinte ordinanze di rimessione, che peraltro nella specie sono sostanzialmente simili, in quanto l'alternativa delle prospettazioni che puo' comportare tale conclusione processuale deve essere insita in ciascuna delle singole ordinanze, si' da suscitare dubbio circa la pronuncia richiesta, e non puo' invece riscontrarsi quando si rinvenga in provvedimenti distinti, che devono formare oggetto di valutazione autonoma. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della previsione, nell'art. 380, secondo comma, lett. e), cod. proc. pen., dell'arresto obbligatorio nella flagranza del delitto di furto aggravato da violenza sulle cose anche nella ipotesi in cui questa abbia cagionato un danno esiguo, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato per il fatto che, nelle due ordinanze di rimessione con cui l'incidente era stato promosso, la norma impugnata non sarebbe stata concordemente descritta dato che la prima accenna al "danno esiguo", la seconda, invece, ai "mezzi adoperati").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte