Sentenza 54/1993 (ECLI:IT:COST:1993:54)
Massima numero 19311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19308  19309  19310  19313  19314


Titolo
SENT. 54/93 D. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI -ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA DI REATO - PRINCIPI DIRETTIVI DELLA LEGGE DI DELEGA - CRITERIO QUANTITATIVO: ENTITA' DELLA PENA E CRITERIO QUALITATIVO: "SPECIALI ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITA'" - INTERPRETAZIONE DI TALE LOCUZIONE.

Testo
La legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, al punto 32 dell'art. 2, ha fissato i principi direttivi in tema di arresto obbligatorio nella flagranza di reato, indicando al legislatore delegato i criteri per determinare i reati, consumati o tentati, in flagranza dei quali l'arresto e' obbligatorio. Un primo criterio assume come parametro la pena prevista in astratto per il reato commesso (reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni) e indica quindi come obbligatorio l'arresto di chi e' colto in flagranza di reati che - per l'entita' della pena prevista - sono di rilevante (o rilevantissima) gravita'. Con un secondo criterio viene affidato al legislatore delegato il compito di prevedere l'arresto obbligatorio anche in flagranza di altri reati - puniti in misura meno severa - ma tali per cui la indicata misura sia imposta da "speciali esigenze di tutela della collettivita'". Tale espressione, indubbiamente generica, trova delimitazione e senso concreto nel e dal contesto della legge 152 del 1975, in relazione ai reati che hanno quali caratteristiche l'uso di armi o di altri mezzi di violenza contro le persone, la riferibilita' ad organizzazioni criminali comuni e politiche, la direzione lesiva verso le condizioni di base della sicurezza collettiva e dell'ordine democratico"; dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legislazione vigente vanno, pertanto, individuate due sole categorie di fattispecie criminose (quelle dei gravi delitti diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale e quella dei gravi delitti di criminalita' organizzata) la cui potenziale realizzazione da parte dell'imputato, ricavabile da specifiche modalita' e circostanze del fatto nonche' dalla sua personalita' globalmente considerata, integra di per se' l'"esigenza cautelare" in questione; mentre, con riferimento ad ogni altra situazione, la "tutela della collettivita'" dovra' concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati, sul piano della medesimezza di indole, a quello per cui si e' imputati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir.32