Sentenza 54/1993 (ECLI:IT:COST:1993:54)
Massima numero 19314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19308  19309  19310  19311  19313


Titolo
SENT. 54/93 F. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - ARRESTO IN FLAGRANZA PER IL DELITTO DI FURTO AGGRAVATO DA VIOLENZA SULLE COSE - OBBLIGATORIETA' ANCHE IN CONCORSO DELL'ATTENUANTE DELLA ESIGUITA' DEL DANNO - DICHIARATA ILLEGITTIMITA' - CONSEGUENZE - INSERIMENTO TRA I CASI DI ARRESTO FACOLTATIVO E SOTTRAZIONE PER IL PRIVATO DI OGNI POTERE COERCITIVO - POSSIBILITA' DI AUTONOMA PREVISIONE LEGISLATIVA.

Testo
La dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lettera e) del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4, dello stesso codice, comporta come conseguenza l'inserimento di tale fattispecie tra i casi di arresto facoltativo con la conseguenza della sottrazione al privato di ogni potere coercitivo, tale fatto, peraltro, non sarebbe di impedimento per il legislatore, ove lo ritenesse, di prevedere espressamente, nell'art. 383, la specifica attribuzione al privato del potere di arrestare chi fosse colto nella flagranza del furto aggravato in questione; del resto, un problema analogo, ma che il legislatore non ha ritenuto degno di considerazione, potrebbe porsi anche per il caso del furto con destrezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte