Sentenza 55/1993 (ECLI:IT:COST:1993:55)
Massima numero 19121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19120  19122


Titolo
SENT. 55/93 B. COMUNI E PROVINCE - CONFINI TERRITORIALI - CONTESTAZIONE TRA COMUNI (O PROVINCE) APPARTENENTI A REGIONI DIVERSE - ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA (ANZICHE' AL LEGISLATORE O, IN SUBORDINE, ALLA CORTE COSTITUZIONALE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 267 del t.u. 3 marzo 1934 n. 383, regolando i ricorsi per contestazione di confini tra comuni (o province) appartenenti a regioni diverse, ricade nella materia delle contestazioni di confini tra regioni, province o comuni, la quale non e' disciplinata ne' dall'art. 134 Cost. - che non prevede competenze della Corte costituzionale riguardo ad essa - ne' dall'art. 132 Cost., il quale si riferisce a modificazioni territoriali del tutto differenziate dalla mera riconduzione dei confini ai titoli costitutivi del 'dominium'; percio', nessun contrasto puo' esservi tra la norma legislativa ed i suddetti parametri costituzionali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 267 T.U. cit., sollevata in riferimento all'art. 132 e, in subordine, all'art. 134 Cost.). - Cfr. S. n. 743/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 132

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte