Sentenza 55/1993 (ECLI:IT:COST:1993:55)
Massima numero 19122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19120  19121


Titolo
SENT. 55/93 C. COMUNI E PROVINCE - CONFINI TERRITORIALI - CONTESTAZIONE TRA COMUNI (O PROVINCE) APPARTENENTI A REGIONI DIVERSE - DECISIONE DEI RELATIVI RICORSI CON ATTO AMMINISTRATIVO DEL GOVERNO - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA COMUNALE E REGIONALE - ESCLUSIONE (IN BASE A CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DENUNCIATA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 267 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, statuendo che i ricorsi per contestazione di confini tra comuni (o province) di regioni diverse sono decisi con decreto del Presidente della Repubblica impugnabile innanzi al giudice amministrativo, attribuisce al Governo solo il potere di accertare, in via amministrativa, i confini risultanti dai titoli costitutivi del 'dominium', e non anche quello di modificare discrezionalmente le situazioni confinarie preesistenti; ne' la spettanza di un tale potere discrezionale puo' desumersi dall'attribuzione al g.a. del sindacato anche "di merito" sul decreto presidenziale, atteso che il "merito" riguarda - nel caso specifico - non l'opportunita', ma il pieno accertamento dei fatti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 267, T.U. cit., sotto il profilo della violazione dell'autonomia comunale e regionale garantita dall'art. 5 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Altri parametri e norme interposte