Sentenza 56/1993 (ECLI:IT:COST:1993:56)
Massima numero 19307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/02/1993; Decisione del
08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
19306
Titolo
SENT. 56/93 B. PROCESSO PENALE - NORMATIVA CODICISTICA - CONVERSIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN GIUDIZIO ABBREVIATO - CONSENTITA POSSIBILITA', IN TALE IPOTESI, DI GIUDIZIO ABBREVIATO NON CONDIZIONATO ALLA DECIDIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI, MA COMPORTANTE UNA INTEGRAZIONE PROBATORIA - CONSEGUENTE ASSERITO CONTRASTO CON DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA E PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 56/93 B. PROCESSO PENALE - NORMATIVA CODICISTICA - CONVERSIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN GIUDIZIO ABBREVIATO - CONSENTITA POSSIBILITA', IN TALE IPOTESI, DI GIUDIZIO ABBREVIATO NON CONDIZIONATO ALLA DECIDIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI, MA COMPORTANTE UNA INTEGRAZIONE PROBATORIA - CONSEGUENTE ASSERITO CONTRASTO CON DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA E PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' rilevato e come si evince altresi' dai lavori preparatori del vigente codice di procedura penale, la configurazione del giudizio abbreviato come giudizio "a prova contratta", rigorosamente delimitato dallo "stato degli atti", non e' affatto un connotato ineliminabile di tale giudizio. Ne' puo' dirsi tale la rinuncia al diritto di eventuali allegazioni difensive, dato che, a giustificare la riduzione della pena collegata al giudizio abbreviato e' sufficiente la realizzazione dell'interesse dell'ordinamento alla semplificazione attraverso la rinuncia dell'imputato al dibattimento ed il riconoscimento del valore di prova agli elementi acquisiti dal pubblico ministero. Cosicche' e' da escludere che il giudizio abbreviato derivante da conversione del giudizio direttissimo - nel quale la integrazione probatoria si dimostra particolarmente necessaria in quanto il giudizio direttissimo viene istaurato sulla base di una scelta esclusiva del pubblico ministero e delle indagini da lui ritenute necessarie - risulti caratterizzato - come ritenuto dal giudice ' a quo' - da una riduzione obbligatoria della pena senza corrispettivo processuale, e che quindi l'art. 452, secondo comma, cod.proc.pen., nello stabilire che nella suddetta ipotesi il giudizio abbreviato non sia condizionato alla sua decidibilita' allo sato degli atti, si ponga in contrasto con la direttiva n. 53 dell'art. 2 della legge di delega e con il principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, cod.proc.pen., in parte 'qua'). - V. sent. n. 92/1992.
Come la Corte ha gia' rilevato e come si evince altresi' dai lavori preparatori del vigente codice di procedura penale, la configurazione del giudizio abbreviato come giudizio "a prova contratta", rigorosamente delimitato dallo "stato degli atti", non e' affatto un connotato ineliminabile di tale giudizio. Ne' puo' dirsi tale la rinuncia al diritto di eventuali allegazioni difensive, dato che, a giustificare la riduzione della pena collegata al giudizio abbreviato e' sufficiente la realizzazione dell'interesse dell'ordinamento alla semplificazione attraverso la rinuncia dell'imputato al dibattimento ed il riconoscimento del valore di prova agli elementi acquisiti dal pubblico ministero. Cosicche' e' da escludere che il giudizio abbreviato derivante da conversione del giudizio direttissimo - nel quale la integrazione probatoria si dimostra particolarmente necessaria in quanto il giudizio direttissimo viene istaurato sulla base di una scelta esclusiva del pubblico ministero e delle indagini da lui ritenute necessarie - risulti caratterizzato - come ritenuto dal giudice ' a quo' - da una riduzione obbligatoria della pena senza corrispettivo processuale, e che quindi l'art. 452, secondo comma, cod.proc.pen., nello stabilire che nella suddetta ipotesi il giudizio abbreviato non sia condizionato alla sua decidibilita' allo sato degli atti, si ponga in contrasto con la direttiva n. 53 dell'art. 2 della legge di delega e con il principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, cod.proc.pen., in parte 'qua'). - V. sent. n. 92/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 53