Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente, alla luce del tenore letterale della disposizione censurata - Ammissibilità della questione. (Classif. 112006).
L'effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata - ancorché risolto dal giudice a quo con esito negativo per l'ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata - consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell'esegesi presupposta dal rimettente - e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti a un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata - attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. (Precedenti: S. 172/2021 - mass. 44073; S. 189/2019 - mass. 42788; S. 262/2015 - mass. 38664; S. 221/2015).
(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 al d. lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per aver omesso il rimettente ogni tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, avendo quest'ultimo ritenuto preclusa l'interpretazione costituzionalmente orientata, predominante in giurisprudenza, in ragione dell'univoca formulazione letterale della disposizione censurata).