Sentenza 57/1993 (ECLI:IT:COST:1993:57)
Massima numero 19265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 57/93. PENSIONI - PENSIONI DELL'INPDAI - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE - CRITERI - DISCIPLINA DI CUI AL D.L. N. 86 DEL 1988 E ALLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI CONCERNENTI LE RELATIVE MODALITA' APPLICATIVE - CONSIDERAZIONE DELLE RETRIBUZIONI ANNUE NELLA MISURA DEL DOPPIO DEI MASSIMALI ANNUI IN VIGORE NEL QUINQUENNIO 1983-1987 - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO CON DECORRENZA 1 GENNAIO 1988 - INGIUSTIFICATO, DETERIORE TRATTAMENTO PER I DIRIGENTI COLLOCATI IN PENSIONE NEL QUINQUENNIO STESSO, ANTERIORMENTE A DETTA DATA - POSSIBILITA' DI RIPRISTINO DELLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL TESSUTO NORMATIVO SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA DA PARTE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Alla irragionevolezza, e non conformita' a principi affermati dalla Corte costituzionale, che pur si riscontrano nella normativa posta dall'art. 3, secondo comma bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con modificazioni in l. 20 maggio 1988, n. 160), cosi' come attuata dal decreto del Ministro del lavoro 25 luglio 1988, n. 422 - secondo la quale le pensioni erogate dall'INPDAI ai dirigenti dell'industria risultano calcolate, a partire dal 1 gennaio 1988, senza alcun aggravio contributivo per i beneficiari, al doppio dei massimali vigenti nel quinquennio anteriore a tale data - non e' dato porre rimedio attraverso la caducazione, con sentenza della Corte, dell'inciso "con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1988", richiesta dal giudice 'a quo' perche' sia eliminata la eccepita disparita' di trattamento, cui anche la normativa in questione da' luogo, a scapito dei dirigenti andati in pensione nel corso di quei cinque anni, anche se prima del 1 gennaio 1988. Invero, a parte il fatto che la illegittimita' costituzionale sembrerebbe sostanziarsi nella concessione stessa del beneficio (al quale la contestata cesura temporale da' il carattere di un trattamento privilegiato) piu' che nella mancata estensione del medesimo, la retrodatazione del raddoppio dei massimali, che conseguirebbe alla eliminazione del suddetto inciso, e che comunque dovrebbe essere accompagnata dalla introduzione di nuove, eque regole di contribuzione, ricondurrebbe ad un'altra ingiustificata, seppur meno brusca, demarcazione temporale rispetto al periodo anteriore al 1 gennaio 1983. Compete quindi al legislatore un intervento di razionalizzazione complessiva volto a ripristinare la legittimita' costituzionale del tessuto normativo, intervento non ulteriormente dilazionabile, e in mancanza del quale la sollevata questione non potra' non essere riconsiderata, anche sotto profili diversi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160, 'in parte qua'). - S. nn. 72/1990 e 1/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte