Sentenza 58/1993 (ECLI:IT:COST:1993:58)
Massima numero 19166
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/02/1993; Decisione del
08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Titolo
SENT. 58/93 C. IGIENE DEL LAVORO - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - CONTROLLI E ACCERTAMENTI SANITARI - COMPETENZE GIA' SVOLTE DAGLI ISPETTORATI DEL LAVORO - SPETTANZA ALLE REGIONI (E, PER ESSE, ALLE U.S.L.).
SENT. 58/93 C. IGIENE DEL LAVORO - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - CONTROLLI E ACCERTAMENTI SANITARI - COMPETENZE GIA' SVOLTE DAGLI ISPETTORATI DEL LAVORO - SPETTANZA ALLE REGIONI (E, PER ESSE, ALLE U.S.L.).
Testo
Le funzioni amministrative in materia di protezione sanitaria delle lavoratrici madri (e, in particolare, i controlli previsti dagli artt. 5 e 30, L. 30 dicembre 1971 n. 1204) non possono ritenersi escluse dall'insieme delle attivita' di prevenzione e protezione sanitaria in ambito lavorativo trasferite globalmente alle unita' sanitarie locali dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dalla L. n. 833 del 1978, in quanto le precedenti norme attributive di dette funzioni agli ispettorati del lavoro non rivestivano carattere di 'lex specialis', e in quanto le stesse funzioni - pur potendo incidere concretamente sui singoli rapporti di lavoro - non riguardano direttamente la disciplina generale di questi ultimi, e dunque non ricadono in materia riservata allo Stato. Va percio' dichiarato che spettano alla regione - e per essa alle unita' sanitarie locali - le competenze gia' svolte dagli ispettorati del lavoro in materia di controlli di carattere sanitario previsti dalla L. n. 1204 del 1971 per la tutela delle lavorarici madri.
Le funzioni amministrative in materia di protezione sanitaria delle lavoratrici madri (e, in particolare, i controlli previsti dagli artt. 5 e 30, L. 30 dicembre 1971 n. 1204) non possono ritenersi escluse dall'insieme delle attivita' di prevenzione e protezione sanitaria in ambito lavorativo trasferite globalmente alle unita' sanitarie locali dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dalla L. n. 833 del 1978, in quanto le precedenti norme attributive di dette funzioni agli ispettorati del lavoro non rivestivano carattere di 'lex specialis', e in quanto le stesse funzioni - pur potendo incidere concretamente sui singoli rapporti di lavoro - non riguardano direttamente la disciplina generale di questi ultimi, e dunque non ricadono in materia riservata allo Stato. Va percio' dichiarato che spettano alla regione - e per essa alle unita' sanitarie locali - le competenze gia' svolte dagli ispettorati del lavoro in materia di controlli di carattere sanitario previsti dalla L. n. 1204 del 1971 per la tutela delle lavorarici madri.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 30/12/1971
n. 1204
art. 5
legge 30/12/1971
n. 1204
art. 30
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 27
co. 2 lett. a)
legge 23/12/1978
n. 833
art. 14
co. 3 lett. d)
legge 23/12/1978
n. 833
art. 14
co. 3 lett. f)
legge 23/12/1978
n. 833
art. 21
co. 1