Sentenza 58/1993 (ECLI:IT:COST:1993:58)
Massima numero 19167
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/02/1993; Decisione del
08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Titolo
SENT. 58/93 D. IGIENE DEL LAVORO - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DERIVANTI DA RADIAZIONI IONIZZANTI NON PROVENIENTI DA ENERGIA NUCLEARE O DA SOSTANZE RADIOATTIVE - CONTROLLI SANITARI - COMPETENZE GIA' SVOLTE DAGLI ISPETTORATI DEL LAVORO - SPETTANZA ALLE REGIONI (E, PER ESSE, ALLE U.S.L.).
SENT. 58/93 D. IGIENE DEL LAVORO - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DERIVANTI DA RADIAZIONI IONIZZANTI NON PROVENIENTI DA ENERGIA NUCLEARE O DA SOSTANZE RADIOATTIVE - CONTROLLI SANITARI - COMPETENZE GIA' SVOLTE DAGLI ISPETTORATI DEL LAVORO - SPETTANZA ALLE REGIONI (E, PER ESSE, ALLE U.S.L.).
Testo
Mentre l'art. 59, d.P.R. n. 185 del 1964, attribuiva agli ispettorati del lavoro la vigilanza per la protezione dei lavoratori dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti da qualunque fonte prodotte, gli artt. 30, lett. i), d.P.R. n. 616 del 1977, e 6, lett. k), L. n. 833 del 1978, riservano allo Stato solo i controlli sanitari sulla produzione di energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego di sostanze radioattive, sicche' da essi non puo' desumersi una generale ed esaustiva riserva allo Stato delle competenze in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, tale da comprendere il controllo sanitario dei lavoratori contro i rischi derivanti da radiazioni prodotte da fonti diverse da quelle espressamente indicate. Pertanto, spettano alla regione - e per essa alle unita' sanitarie locali - le competenze gia' svolte dagli ispettorati del lavoro in materia di controllo sanitario dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti non provenienti da energia nucleare o da sostanze radioattive.
Mentre l'art. 59, d.P.R. n. 185 del 1964, attribuiva agli ispettorati del lavoro la vigilanza per la protezione dei lavoratori dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti da qualunque fonte prodotte, gli artt. 30, lett. i), d.P.R. n. 616 del 1977, e 6, lett. k), L. n. 833 del 1978, riservano allo Stato solo i controlli sanitari sulla produzione di energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego di sostanze radioattive, sicche' da essi non puo' desumersi una generale ed esaustiva riserva allo Stato delle competenze in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, tale da comprendere il controllo sanitario dei lavoratori contro i rischi derivanti da radiazioni prodotte da fonti diverse da quelle espressamente indicate. Pertanto, spettano alla regione - e per essa alle unita' sanitarie locali - le competenze gia' svolte dagli ispettorati del lavoro in materia di controllo sanitario dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti non provenienti da energia nucleare o da sostanze radioattive.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 30 lett. i)
legge 23/12/1978
n. 833
art. 6 lett. k)