Sentenza 59/1993 (ECLI:IT:COST:1993:59)
Massima numero 19195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19196  19197  19198


Titolo
SENT. 59/93 A. PROCESSO PENALE - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE - DISCIPLINA ABROGATA E NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI - ANALOGIE E DIFFERENZE.

Testo
Il codice di procedura penale abrogato non conteneva una regola espressa in tema di sospensione dei procedimenti in pendenza del conflitto di giurisdizione, ma la giurisprudenza aveva costantemente ritenuto che potessero comunque compiersi gli atti urgenti, e quella prevalente anche se in contrasto con parte della dottrina, che fossero consentiti anche quelli non urgenti. Il nuovo codice, ispirato a criteri di autonomia e di massima semplificazione dei procedimenti, ha delimitato l'area dei conflitti di giurisdizione solo ai casi di identita' del fatto e della persona imputata e ne ha espressamente escluso l'effetto sospensivo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte