Sentenza 59/1993 (ECLI:IT:COST:1993:59)
Massima numero 19196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19195  19197  19198


Titolo
SENT. 59/93 B. PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE - EFFETTO SOSPENSIVO SUI PROCEDIMENTI IN CORSO - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI DIRETTIVA DEL LEGISLATORE DELEGANTE NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., prevedendo che la denuncia del conflitto di giurisdizione e la conseguente ordinanza non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso, mira ad evitare che il buon andamento dell'amministrazione della giustizia possa essere pregiudicato da denunce di conflitti inesistenti o pretestuosi (intesi solo a paralizzare temporaneamente le sorti del processo e ad incidere sui termini di custodia cautelare e di prescrizione), e in tal guisa corrisponde ad obiettivi indicati dalla legge delega n. 81 del 1987 (tra cui quello della "massima semplificazione nello svolgimento del processo"), senza affatto violare la direttiva n. 15 della legge stessa. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. ed agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione alla direttiva succitata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 15