Sentenza 59/1993 (ECLI:IT:COST:1993:59)
Massima numero 19197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19195  19196  19198


Titolo
SENT. 59/93 C. PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE - EFFETTO SOSPENSIVO SUI PROCEDIMENTI IN CORSO - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE NONCHE' DEL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICI MILITARI E GIUDICI ORDINARI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che nelle more della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e' 'a priori' incerta l'individuazione del giudice cui spetta procedere, le norme relative a tali conflitti - e, nella specie, quella che esclude l'effetto sospensivo di essi sui procedimenti in corso - non possono ritenersi lesive del principio del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.), ne' del riparto di giurisdizione tra giudice militare e giudice ordinario ('ex' art. 103, comma terzo, Cost.). (Non fondatezza, in riferimento ai parametri citati, della questione di costituzionalita' dell'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 103  co. 3

Altri parametri e norme interposte