Sentenza 59/1993 (ECLI:IT:COST:1993:59)
Massima numero 19198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/02/1993; Decisione del
08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Titolo
SENT. 59/93 D. PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE - EFFETTO SOSPENSIVO SUI PROCEDIMENTI IN CORSO - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE NECESSITA', PER L'IMPUTATO, DI DIFENDERSI TEMPORANEAMENTE INNANZI A PIU' GIUDICI PER IL MEDESIMO FATTO - ASSERITA LESIONE DEI SUOI DIRITTI FONDAMENTALI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 59/93 D. PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE - EFFETTO SOSPENSIVO SUI PROCEDIMENTI IN CORSO - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE NECESSITA', PER L'IMPUTATO, DI DIFENDERSI TEMPORANEAMENTE INNANZI A PIU' GIUDICI PER IL MEDESIMO FATTO - ASSERITA LESIONE DEI SUOI DIRITTI FONDAMENTALI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., escludendo che la proposizione del conflitto di giurisdizione abbia effetto sospensivo sui procedimenti in corso, puo' comportare per l'imputato il non trascurabile inconveniente di doversi difendere, nelle pur ristrette more della risoluzione del conflitto, innanzi a piu' giudici per lo stesso fatto, ma la validita' delle ragioni poste a base della previsione legislativa esclude che si tratti di aggravio ingiustificato e percio' lesivo degli artt. 2 e 3 Cost., essendo comunque auspicabile un intervento legislativo volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare in modo diverso gli interessi in gioco. (Non fondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.). - Sulla 'ratio' dell'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., v. la precedente massima A.
L'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., escludendo che la proposizione del conflitto di giurisdizione abbia effetto sospensivo sui procedimenti in corso, puo' comportare per l'imputato il non trascurabile inconveniente di doversi difendere, nelle pur ristrette more della risoluzione del conflitto, innanzi a piu' giudici per lo stesso fatto, ma la validita' delle ragioni poste a base della previsione legislativa esclude che si tratti di aggravio ingiustificato e percio' lesivo degli artt. 2 e 3 Cost., essendo comunque auspicabile un intervento legislativo volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare in modo diverso gli interessi in gioco. (Non fondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.). - Sulla 'ratio' dell'art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., v. la precedente massima A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte