Sentenza 60/1993 (ECLI:IT:COST:1993:60)
Massima numero 19177
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/02/1993; Decisione del
08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
19176
Titolo
SENT. 60/93 B. REGIONE UMBRIA - AGRICOLTURA - INFRAZIONI AL REGIME DI PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA' SUI CEREALI PREVISTO DA REGOLAMENTO CEE - AFFERMAZIONE, IN DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE, DELLA COMPETENZA DEGLI ORGANI DELLO STATO RIGUARDO ALL'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONFLITTO (NEGATIVO) DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - REIEZIONE - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
SENT. 60/93 B. REGIONE UMBRIA - AGRICOLTURA - INFRAZIONI AL REGIME DI PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA' SUI CEREALI PREVISTO DA REGOLAMENTO CEE - AFFERMAZIONE, IN DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE, DELLA COMPETENZA DEGLI ORGANI DELLO STATO RIGUARDO ALL'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONFLITTO (NEGATIVO) DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - REIEZIONE - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
Testo
Le operazioni attinenti ai controlli relativi al regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali, stabilito dal regolamento C.E.E. 1097/88, concernono funzioni di esclusiva titolarita' dello Stato, e dallo Stato esercitate avvalendosi di uffici delle regioni (o delle province autonome) nominativamente individuati dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste 13 giugno 1989, n. 242. Trattandosi di materia attribuita alla competenza statale, e non gia' delegata o trasferita alle regioni, e dovendo quindi ritenersi di spettanza statale anche l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle infrazioni al suddetto regime, non e' in contrasto con la ripartizione costituzionale delle attribuzioni fra Stato e Regioni la delibera n. 2604 del 14 aprile 1992, con la quale la Giunta regionale umbra, nell'impartire istruzioni ai propri uffici in ordine ai controlli relativi al summenzionato regime, ha disposto che l'ente di sviluppo agricolo non dovesse applicare direttamente le relative sanzioni, ma limitarsi a trasmettere ai competenti uffici statali un rapporto sulle infrazioni avvenute. Va respinto, di conseguenza, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base all'assunto che la competenza ad applicare le suddette sanzioni spettasse non allo Stato - come implicitamente affermato nel provvedimento impugnato - ma alla Regione.
Le operazioni attinenti ai controlli relativi al regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali, stabilito dal regolamento C.E.E. 1097/88, concernono funzioni di esclusiva titolarita' dello Stato, e dallo Stato esercitate avvalendosi di uffici delle regioni (o delle province autonome) nominativamente individuati dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste 13 giugno 1989, n. 242. Trattandosi di materia attribuita alla competenza statale, e non gia' delegata o trasferita alle regioni, e dovendo quindi ritenersi di spettanza statale anche l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle infrazioni al suddetto regime, non e' in contrasto con la ripartizione costituzionale delle attribuzioni fra Stato e Regioni la delibera n. 2604 del 14 aprile 1992, con la quale la Giunta regionale umbra, nell'impartire istruzioni ai propri uffici in ordine ai controlli relativi al summenzionato regime, ha disposto che l'ente di sviluppo agricolo non dovesse applicare direttamente le relative sanzioni, ma limitarsi a trasmettere ai competenti uffici statali un rapporto sulle infrazioni avvenute. Va respinto, di conseguenza, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base all'assunto che la competenza ad applicare le suddette sanzioni spettasse non allo Stato - come implicitamente affermato nel provvedimento impugnato - ma alla Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte