Sentenza 61/1993 (ECLI:IT:COST:1993:61)
Massima numero 19204
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19205


Titolo
SENT. 61/93 A. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - ACQUE MINERALI NATURALI - UTILIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE - NUOVA DISCIPLINA DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA IN ATTUAZIONE E SECONDO I PRINCIPI DI DIRETTIVA CEE - NON NECESSITA' DELLA APPROVAZIONE DELLA ETICHETTA GIA' RICHIESTA DA PRECEDENTI DISPOSIZIONI.

Testo
Il d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, emanato in base alla prima "legge comunitaria" del 1990, ha dato attuazione, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, alla direttiva n. 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, caratteristica della quale, come dell'altra direttiva in materia di prodotti alimentari, e' la separazione della disciplina relativa all'etichettatura - riguardata essenzialmente con riferimento alla materia del commercio e della connessa protezione del consumatore - da quella precipuamente ordinata a finalita' di tutela sanitaria. In conformita' a tale direttiva, nel d.lgs. n. 105 del 1992 non e' piu' prevista la preventiva approvazione dell'etichetta, che nel regime precedente (art. 5, quarto comma, punto 7, r.d. n. 1924 del 1919) era un elemento dell'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale naturale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte