Sentenza 61/1993 (ECLI:IT:COST:1993:61)
Massima numero 19205
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19204


Titolo
SENT. 61/93 B. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - ACQUE MINERALI NATURALI - NUOVA DISCIPLINA, IN DECRETO LEGISLATIVO STATALE, DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA - CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE - NON NECESSITA' DELL'APPROVAZIONE DELLA ETICHETTA - INOPERATIVITA' AFFERMATA, IN CONSEGUENZA DI TALE DECRETO LEGISLATIVO, IN NOTA DEL MINISTERO DELLA SANITA', DI NORMA DI LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA CHE, IN QUANTO RICHIESTA DA PRECEDENTI ABROGATE DISPOSIZIONI STATALI, ESIGE INVECE, AGLI EFFETTI DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA, L'APPROVAZIONE DELLA ETICHETTA DA PARTE DELLA GIUNTA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - TARDIVITA' DEL RICORSO DATO IL CARATTERE, MERAMENTE CONFERMATIVO DI PRECEDENTE CIRCOLARE MINISTERIALE NON IMPUGNATA, DEL PROVVEDIMENTO CENSURATO - NON INCIDENZA DELLO STESSO SULL'ALTRA EVENTUALE QUESTIONE (CONSEGUENTEMENTE IMPREGIUDICATA) SE IL RIVENDICATO POTERE DELLA GIUNTA RIGUARDO ALL'APPROVAZIONE DELLA ETICHETTA POSSA ESSERE RIPRISTINATO CON NUOVA AUTONOMA LEGGE REGIONALE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' tardivo il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., 61, d.P.R. n. 616 del 1977 e 10, legge n. 62 del 1953, contro la nota del Ministero della Sanita', Direzione generale Servizi igiene pubblica, in data 24 giugno 1992, nella parte in cui afferma che in conseguenza del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, l'art. 48 della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 - il quale assoggetta i titolari di autorizzazione all'utilizzazione di una sorgente di acqua minerale naturale alla preventiva approvazione delle etichette da parte della Giunta regionale - deve intendersi non piu' operante. La nota conferma infatti, in termini piu' elaborati, una interpretazione del predetto d.lgs. n. 105 del 1992 gia' chiaramente enunciata nella precedente circolare ministeriale n. 320 del 20 aprile 1992, non impugnata dalla Regione. Il provvedimento impugnato, peraltro, non tocca, e lascia impregiudicata, la questione se il potere regionale di autorizzazione delle etichette - rivendicato dalla ricorrente - che il citato art. 48 della legge regionale n. 44 del 1980 deriva esplicitamente dalle originarie, e abrogate, fonti normative statali (r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, artt. 10 e 12, d.m. 20 gennaio 1927, art. 40, e d.m. 26 giugno 1927, n. 1643) possa essere ripristinato 'ex novo' da un autonomo intervento della legislazione regionale. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, proposto dalla Regione Lombardia in relazione alla nota del Ministero della Sanita', Direzione generale Servizi igiene pubblica, Div. VI, Prot. n. 406/AG. 1.6.734, del 24 giugno 1992).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 61  

legge  10/02/1953  n. 62  art. 10