Sentenza 62/1993 (ECLI:IT:COST:1993:62)
Massima numero 19318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19319  19320  19321  19322  19323  19324  19325  19326


Titolo
SENT. 62/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DI SOGGETTO (NELLA SPECIE: CODACONS), NON "PARTE" NEI PROCESSI DI PROVENIENZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale vertente su varie disposizioni della legge statale 29 maggio 1989, n. 205, e della legge della Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, concernenti, rispettivamente, interventi infrastrutturali nelle aree interessate e interventi finanziari, per i campionati mondiali di calcio 1990, va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti dei consumatori): atteso che, contro quanto dallo stesso dichiarato, il Codacons, alla data del deposito dell'ordinanza di rimessione, non aveva assunto la qualita' di parte in nessuno dei (dal giudice 'a quo' poi riuniti) processi di provenienza. - Cfr. S. n. 315/1992. Sulle questioni di costituzionalita' sollevate, v. massime seguenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte