Sentenza 62/1993 (ECLI:IT:COST:1993:62)
Massima numero 19319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19318  19320  19321  19322  19323  19324  19325  19326


Titolo
SENT. 62/93 B. OPERE PUBBLICHE - OPERE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO DEL 1990 - AFFIDAMENTO IN APPALTO - NORME DISCIPLINANTI LA RELATIVA PROCEDURA - IMPUGNAZIONE NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' - INCIDENZA DELLA QUESTIONE SUL GIUDIZIO ' A QUO' - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
L'art. 4, l. 29 maggio 1989, n. 205, regola la procedura per l'affidamento in appalto delle opere da realizzare in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990: nella specie, quindi, la questione di costituzionalita' proposta avverso tale norma non puo' esplicare alcuna incidenza sul giudizio ' a quo', in quanto questo concerne l'annullamento dei provvedimenti di approvazione di progetti e dei conseguenti atti espropriativi, disciplinati dal precedente art. 2, stessa legge. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, l. 29 maggio 1989, n. 205, sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 97 e 113 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte