Sentenza 62/1993 (ECLI:IT:COST:1993:62)
Massima numero 19321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
08/02/1993; Decisione del
08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Titolo
SENT. 62/93 D. OPERE PUBBLICHE - OPERE PER I CAMPIONATI DI CALCIO DEL 1990 - ESECUZIONE - ISTITUZIONE DI UNA "CONFERENZA DI SERVIZI" - COMPONENTI - PRESENZA DI SOGGETTI NON ABILITATI AD ADOTTARE ATTI CONFLUENTI NELLA PRONUNZIA FINALE O NON COMPETENTI AD ESPRIMERE LA VOLONTA' DELL'ENTE DI APPARTENENZA - RITENUTA POSSIBILITA' - CONSEGUENTE, LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 62/93 D. OPERE PUBBLICHE - OPERE PER I CAMPIONATI DI CALCIO DEL 1990 - ESECUZIONE - ISTITUZIONE DI UNA "CONFERENZA DI SERVIZI" - COMPONENTI - PRESENZA DI SOGGETTI NON ABILITATI AD ADOTTARE ATTI CONFLUENTI NELLA PRONUNZIA FINALE O NON COMPETENTI AD ESPRIMERE LA VOLONTA' DELL'ENTE DI APPARTENENZA - RITENUTA POSSIBILITA' - CONSEGUENTE, LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
E' da escludersi che alla conferenza di servizi di cui agli artt. 2, l. n. 205 del 1989 e 4, l. Regione Lazio n. 46 del 1989, (v. massima C) possa essere consentita la partecipazione, quali rappresentanti delle amministrazioni interessate, di soggetti non abilitati ad adottare gli atti confluenti nella pronuncia finale o, comunque, sprovvisti della competenza ad esprimere validamente la volonta' dell'ente di appartenenza. Cio' e' confermato, infatti, dalla natura dell'istituto che e' quella di organo di raccordo tra varie amministrazioni, cui sono attribuiti poteri non solo istruttori, ma anche deliberativi - suscettibili di sostituire, ove la delibera di approvazione dell'opera sia stata assunta all'unanimita', tutti gli atti compresi nelle varie fasi della procedura ordinaria - cosicche' ai fini di una valida formazione dell'organo stesso, i rappresentanti delle amministrazioni chiamate a parteciparvi non potranno non disporre - o per competenza propria o per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente - dei poteri corrispondenti all'atto del procedimento spettante alla sfera dell'amministrazione rappresentata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma e prima parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989, n. 205 e dell'art. 4, primo, secondo e terzo comma, l. Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, in riferimento dell'art. 97 Cost.).
E' da escludersi che alla conferenza di servizi di cui agli artt. 2, l. n. 205 del 1989 e 4, l. Regione Lazio n. 46 del 1989, (v. massima C) possa essere consentita la partecipazione, quali rappresentanti delle amministrazioni interessate, di soggetti non abilitati ad adottare gli atti confluenti nella pronuncia finale o, comunque, sprovvisti della competenza ad esprimere validamente la volonta' dell'ente di appartenenza. Cio' e' confermato, infatti, dalla natura dell'istituto che e' quella di organo di raccordo tra varie amministrazioni, cui sono attribuiti poteri non solo istruttori, ma anche deliberativi - suscettibili di sostituire, ove la delibera di approvazione dell'opera sia stata assunta all'unanimita', tutti gli atti compresi nelle varie fasi della procedura ordinaria - cosicche' ai fini di una valida formazione dell'organo stesso, i rappresentanti delle amministrazioni chiamate a parteciparvi non potranno non disporre - o per competenza propria o per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente - dei poteri corrispondenti all'atto del procedimento spettante alla sfera dell'amministrazione rappresentata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma e prima parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989, n. 205 e dell'art. 4, primo, secondo e terzo comma, l. Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, in riferimento dell'art. 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte