Sentenza 62/1993 (ECLI:IT:COST:1993:62)
Massima numero 19322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19318  19319  19320  19321  19323  19324  19325  19326


Titolo
SENT. 62/93 E. OPERE PUBBLICHE - OPERE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO DEL 1990 - ESECUZIONE - ISTITUZIONE DI UNA "CONFERENZA DI SERVIZI" - DELIBERAZIONI AVENTI EFFETTI SOSTITUTIVI DI ATTI PREVISTI DA LEGGI STATALI O REGIONALI - CONDIZIONI PER L'EMANAZIONE - ASSUNZIONE ALL'UNANIMITA' - RITENUTA SUFFICIENZA DELLA UNANIMITA' DEI PRESENTI - CONSEGUENTE, LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Ai fini della validita' delle deliberazioni della "conferenza dei servizi", di cui agli artt. 2, l. n. 205 del 1989 e 4, l. Regione Lazio n. 46 del 1989 (v. massima C) destinate a sostituire ad ogni effetto i singoli atti previsti da leggi statali e regionali, la prescritta "unanimita'" dei votanti per la relativa approvazione, deve intendersi correlata alla presenza necessaria di tutti i rappresentanti chiamati a comporre la conferenza stessa: tale soluzione, infatti, oltre che rispondere alla natura ed alla funzione dell'istituto in esame, viene, tra l'altro, a trovare un avallo significativo nei lavori preparatori della l. n. 205 del 1989 (ordine del giorno approvato dal Senato il 24 maggio 1989). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma e prima parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989, n. 205 e dell'art. 4, primo, secondo e terzo comma, l. Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, in riferimento all'art. 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte