Sentenza 62/1993 (ECLI:IT:COST:1993:62)
Massima numero 19323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19318  19319  19320  19321  19322  19324  19325  19326


Titolo
SENT. 62/93 F. OPERE PUBBLICHE - OPERE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO DEL 1990 - ESECUZIONE - ISTITUZIONE DI UNA "CONFERENZA DI SERVIZI" - DELIBERAZIONI ASSUNTE "ALL'UNANIMITA'" - EFFICACIA - VARIAZIONE INTEGRATIVA AGLI STRUMENTI URBANISTICI E AI PIANI TERRITORIALI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA COMUNALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 128 Cost., nel fondare l'autonomia del comune sui "principi fissati da leggi generali della Repubblica", non esclude che la legge statale, nel rispetto di tali principi (oggi espressi dalla l. 142 del 1990, possa apportare - in presenza di situazioni particolari, - variazioni alle procedure ordinarie connesse all'esercizio delle competenze spettanti all'ente locale. Non appare quindi lesivo di tale autonomia che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere assunta all'unanimita' dalla conferenza di servizi di cui all'art. 2, seconda parte, terzo comma, l. n. 205 del 1989, "comporti, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessita' di ulteriori adempimenti", tanto piu' che, nella specie, il Comune e' chiamato in ogni caso a partecipare, con una presenza necessaria e determinante, all'attivita' della conferenza stessa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 128 Cost. - della questione di legittimita' degli artt. 1, primo e secondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989 n. 205 e dell'art. 2, primo comma, lett. e), l. Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte