Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata (nella specie: termine per la proposizione del ricorso principale e dei motivi aggiunti al ricorso, in materia di appalti pubblici) - Interpretazione secundum constitutionem - Conseguente non fondatezza della questione. (Classif. 112006).
La configurabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, che supera il profilo di illegittimità costituzionale denunciato [dal rimettente], e che peraltro è già dominante in giurisprudenza, rende non fondata la questione sollevata.
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Puglia, sez. stac. di Lecce, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 120, comma 5, cod. proc. amm., che assegna al ricorrente trenta giorni per articolare le proprie censure in giudizio. La disposizione censurata è compatibile con l'interpretazione secondo la quale il dies a quo per proporre il ricorso principale ed i motivi aggiunti decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione, fermo il meccanismo di dilazione temporale per denunciare i vizi che emergano a seguito dell'accesso agli atti di gara, in modo così da assicurare, per i casi di accesso tempestivamente soddisfatto dall'amministrazione, che il termine sia ugualmente pieno e, per il caso in cui si neghi l'accesso o lo si procrastini con condotte dilatorie, che esso decorra, quanto ai vizi non percepibili innanzi, dalla data di effettiva conoscenza degli atti di gara).