Sentenza 62/1993 (ECLI:IT:COST:1993:62)
Massima numero 19325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
08/02/1993; Decisione del
08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Titolo
SENT. 62/93 H. OPERE PUBBLICHE - OPERE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO DEL 1990 - ESECUZIONE - LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE ED ESPROPRIAZIONI - DISCIPLINA DA PARTE DEL LEGISLATORE ORDINARIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI SOGGETTI ESPROPRIATI PER RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI TUTELA IN SEDE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 62/93 H. OPERE PUBBLICHE - OPERE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO DEL 1990 - ESECUZIONE - LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE ED ESPROPRIAZIONI - DISCIPLINA DA PARTE DEL LEGISLATORE ORDINARIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI SOGGETTI ESPROPRIATI PER RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI TUTELA IN SEDE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La localizzazione delle opere da realizzare per i mondiali di calcio 1990, effettuata direttamente dalla l. n. 205 del 1989 e la copertura legislativa data dalla legge stessa ad atti del processo espropriativo normalmente affidati al potere amministrativo, non possono di per se' rappresentare una indebita compressione del diritto di difesa spettante ai soggetti interessati ai procedimenti espropriativi, stante l'assenza nell'ordinamento attuale di una "riserva di amministrazione" opponibile al legislatore (v. massima G) e considerato che, nella specie, la procedura prevista dalla legge stessa, pur nella sua specialita', non preclude l'esercizio, sia da parte della "conferenza di servizi" sia di altri soggetti, di poteri amministrativi, con la conseguente possibilita' di una tutela anche in sede di giustizia amministrativa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo e secondo comma e 2, seconda parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989, n. 205 e dell'art. 2, primo comma, lett. e), l. Regione Lazio, 17 luglio 1989, n. 46).
La localizzazione delle opere da realizzare per i mondiali di calcio 1990, effettuata direttamente dalla l. n. 205 del 1989 e la copertura legislativa data dalla legge stessa ad atti del processo espropriativo normalmente affidati al potere amministrativo, non possono di per se' rappresentare una indebita compressione del diritto di difesa spettante ai soggetti interessati ai procedimenti espropriativi, stante l'assenza nell'ordinamento attuale di una "riserva di amministrazione" opponibile al legislatore (v. massima G) e considerato che, nella specie, la procedura prevista dalla legge stessa, pur nella sua specialita', non preclude l'esercizio, sia da parte della "conferenza di servizi" sia di altri soggetti, di poteri amministrativi, con la conseguente possibilita' di una tutela anche in sede di giustizia amministrativa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo e secondo comma e 2, seconda parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989, n. 205 e dell'art. 2, primo comma, lett. e), l. Regione Lazio, 17 luglio 1989, n. 46).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte