Sentenza 62/1993 (ECLI:IT:COST:1993:62)
Massima numero 19326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19318  19319  19320  19321  19322  19323  19324  19325


Titolo
SENT. 62/93 I. OPERE PUBBLICHE - OPERE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO DEL 1990 - INDIVIDUAZIONE PARCO DI TOR DI QUINTO - RITENUTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA OPERATA DAL LEGISLATORE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La scelta operata dal legisltore di realizzare, tra le opere previste nell'area di Roma, in occasione dei mondiali del 1990, il parco di Tor di Quinto - con riferimento al tempo di adozione e al quadro complessivo degli interventi in tale area - non poteva certamente qualificarsi ne' manifestamente irragionevole ne' intimamente contraddittoria rispetto ai criteri generali enunciati dall'art. 1, secondo comma, stessa legge, per l'individuazione delle opere da realizzare, specialmente in relazione al fine di garantire la mobilita' del pubblico e l'afflusso negli stadi, stante la vicinanza del parco stesso con una delle maggiori strutture sportive destinate ad ospitare i campionati. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo e secondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989, n. 205 e dell'art. 2, primo comma, lett. e), l. Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte