Sentenza 63/1993 (ECLI:IT:COST:1993:63)
Massima numero 19189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 63/93. SANITA' PUBBLICA - MAGGIORAZIONE, PER ADEGUAMENTO I.S.T.A.T., SULLE SOMME GIA' CORRISPOSTE AI SANITARI CONVENZIONATI E DA QUESTI PERCEPITE IN BUONA FEDE - IRRIPETIBILITA', SECONDO LA INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DELLE SOLE SOMME PAGATE SPONTANEAMENTE E NON ANCHE DI QUELLE PAGATE IN ESECUZIONE DI DECISIONI GIUDIZIALI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE DUE IPOTESI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La irripetibilita' - prevista dall'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in l. 27 marzo 1985, n. 103 - delle maggiorazioni I.S.T.A.T. gia' corrisposte ai sanitari convenzionati trova fondamento, per un verso, nella erronea interpretazione della norma da parte del 'solvens', e, per altro verso, nella buona fede dell'accipiens' che la norma ha inteso salvaguardare. Tali presupposti difettano quando il pagamento venga imposto al preteso debitore che pur continui a protestare il proprio buon diritto, e non e' percio' irrazionale ne' in contrasto con il principio di eguaglianza che la suddetta irripetibilita' non si riferisca, secondo la interpretazione della Corte di cassazione, alle somme erogate in esecuzione di decisioni giudiziarie ed ancora oggetto di contestazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, conv. in l. 27 marzo 1985, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - sul principio della irripetibilita' delle somme percepite in buona fede dagli interessati v. S. n. 6/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte