Sentenza 64/1993 (ECLI:IT:COST:1993:64)
Massima numero 19190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 64/93. TRASPORTO - TRASPORTO DI MERCI SU STRADA NON SOGGETTO ALL'OBBLIGO DELLA TARIFFA A FORCELLA - PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - LIMITE LEGALE DI RESPONSABILITA' DEL VETTORE - MANCATA PREVISIONE DI UN ADEGUAMENTO PERIODICO DEL MASSIMALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TRASPORTO SOGGETTO ALL'OBBLIGO DELLA TARIFFA A FORCELLA, PER IL QUALE ANALOGA OMISSIONE DEL LEGISLATORE E' STATA DALLA CORTE RICONOSCIUTA ILLEGITTIMA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo della tariffa a forcella il limite legale di responsabilita' del vettore previsto dall'impugnato art. 1, secondo comma, l. n. 450/1985 e', diversamente da quello stabilito per i trasporti soggetti alla tariffa a forcella, derogabile dalle parti in senso piu' favorevole all'utente; il suddetto limite di responsabilita', benche' non assistito da un meccanismo di aggiornamento periodico, non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto la sua operativita' dipende da un atto di autonomia rimesso al libero gioco della domanda e dell'offerta del servizio. Ne' puo' argomentarsi in contrario dall'art. 19, l. 13 maggio 1983, n. 213 - che include il trasporto di merci nella previsione d'aggiornamento periodico dei limiti legali di responsabilita' del vettore aereo - poiche' una norma di questo tipo, sebbene opportuna e conforme ad una linea evolutiva dell'ordinamento anche per il trasporto marittimo e terrestre, non puo' dirsi una condizione 'sine qua non' di legittimita' rispetto all'art. 3 Cost.,potendo il mancato intervento del legislatore essere supplito - in un mercato dei servizi di trasporto correttamente concorrenziale - dall'autonomia privata mediante patti di deroga al massimale legale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, secondo comma, l. 22 agosto 1985, n. 450). - Sui trasporti soggetti all'obbligo della tariffa a forcella v. S. n. 420/1991. - Sulla derogabilita' del limite legale di responsabilita' in materia di trasporto marittimo v. S. n. 401/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte