Ordinanza 65/1993 (ECLI:IT:COST:1993:65)
Massima numero 19202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/02/1993; Decisione del
08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 65/93. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - OBBLIGO DEI "CONTRIBUENTI OBIETTORI" DI VERSARE ALLO STATO ANCHE LA PARTE DI IMPOSTA DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA PER FINI DI DIFESA ARMATA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LIBERTA' RELIGIOSA E MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESTRANEITA' ALLA QUESTIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO CENSURATO - IMPUGNAZIONE DELLO STESSO NEL SUO INTERO TESTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 65/93. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - OBBLIGO DEI "CONTRIBUENTI OBIETTORI" DI VERSARE ALLO STATO ANCHE LA PARTE DI IMPOSTA DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA PER FINI DI DIFESA ARMATA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LIBERTA' RELIGIOSA E MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESTRANEITA' ALLA QUESTIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO CENSURATO - IMPUGNAZIONE DELLO STESSO NEL SUO INTERO TESTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, istituisce e disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche senza nulla disporre circa la destinazione e utilizzazione delle imposte riscosse, materia, questa, disciplinata dalle leggi di contabilita' (v. al riguardo l'art. 4 della legge n. 468 del 1978). Non e' percio' riferibile al d.P.R. n. 597 del 1973 (oltretutto impugnato nel suo intero testo) la questione di legittimita' costituzionale sollevata per la mancata previsione del diritto alla obiezione di coscienza in materia fiscale ne' quindi dell'obbligo del Ministero della difesa di destinare una quota del bilancio ad attivita' connesse al servizio civile non armato. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 21 Cost., del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, istituisce e disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche senza nulla disporre circa la destinazione e utilizzazione delle imposte riscosse, materia, questa, disciplinata dalle leggi di contabilita' (v. al riguardo l'art. 4 della legge n. 468 del 1978). Non e' percio' riferibile al d.P.R. n. 597 del 1973 (oltretutto impugnato nel suo intero testo) la questione di legittimita' costituzionale sollevata per la mancata previsione del diritto alla obiezione di coscienza in materia fiscale ne' quindi dell'obbligo del Ministero della difesa di destinare una quota del bilancio ad attivita' connesse al servizio civile non armato. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 21 Cost., del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte