Ordinanza 68/1993 (ECLI:IT:COST:1993:68)
Massima numero 19093
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/02/1993; Decisione del
08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:
19095
Titolo
ORD. 68/93 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - FASE DI DELIBAZIONE SENZA CONTRADDITTORIO - ORDINANZA CHE DICHIARA AMMISSIBILE IL RICORSO - EFFETTI - PRECLUSIONE AL RIESAME DELL'AMMISSIBILITA' NELLA SUCCESSIVA FASE DI MERITO - ESCLUSIONE.
ORD. 68/93 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - FASE DI DELIBAZIONE SENZA CONTRADDITTORIO - ORDINANZA CHE DICHIARA AMMISSIBILE IL RICORSO - EFFETTI - PRECLUSIONE AL RIESAME DELL'AMMISSIBILITA' NELLA SUCCESSIVA FASE DI MERITO - ESCLUSIONE.
Testo
Nella prima fase del giudizio per conflitto fra poteri, la Corte e' chiamata a delibare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", talche', ove la pronuncia sia di ammissibilita', resta impregiudicata la facolta' delle parti di proporre, anche su tale punto, istanze ed eccezioni nella fase successiva a contraddittorio pieno. - Cfr. O. nn. 228/1975 e 229/1975.
Nella prima fase del giudizio per conflitto fra poteri, la Corte e' chiamata a delibare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", talche', ove la pronuncia sia di ammissibilita', resta impregiudicata la facolta' delle parti di proporre, anche su tale punto, istanze ed eccezioni nella fase successiva a contraddittorio pieno. - Cfr. O. nn. 228/1975 e 229/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4