Ordinanza 68/1993 (ECLI:IT:COST:1993:68)
Massima numero 19093
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  08/02/1993;  Decisione del  08/02/1993
Deposito del 16/02/1993; Pubblicazione in G. U. 24/02/1993
Massime associate alla pronuncia:  19095


Titolo
ORD. 68/93 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - FASE DI DELIBAZIONE SENZA CONTRADDITTORIO - ORDINANZA CHE DICHIARA AMMISSIBILE IL RICORSO - EFFETTI - PRECLUSIONE AL RIESAME DELL'AMMISSIBILITA' NELLA SUCCESSIVA FASE DI MERITO - ESCLUSIONE.

Testo
Nella prima fase del giudizio per conflitto fra poteri, la Corte e' chiamata a delibare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", talche', ove la pronuncia sia di ammissibilita', resta impregiudicata la facolta' delle parti di proporre, anche su tale punto, istanze ed eccezioni nella fase successiva a contraddittorio pieno. - Cfr. O. nn. 228/1975 e 229/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4