Sentenza 205/2021 (ECLI:IT:COST:2021:205)
Massima numero 44318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  07/10/2021;  Decisione del  07/10/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44319


Titolo
Pronunce della Corte Costituzionale - Pronunce di rigetto - Questioni in merito alle quali la Corte ha già dichiarato la non fondatezza (nel caso di specie: esclusione del conduttore intimato che non abbia pagato integralmente anche le spese processuali dalla speciale sanatoria) - Conseguente manifesta infondatezza della questione odierna. (Classif. 204004).

Testo

Se la Corte costituzionale si è già pronunciata su una questione di legittimità costituzionale, a fronte di un'ordinanza di rimessione di analogo tenore, la questione [odierna] è dichiarata manifestamente infondata.

(Nel caso di specie sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 Cost., dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, che prevede che non possa darsi sanatoria giudiziale della morosità in caso di mancato pagamento da parte del conduttore anche delle sole spese processuali, entro il termine di grazia. La sentenza n. 79 del 2020, ha affermato, con una pronuncia di non fondatezza, che rientra nella discrezionalità del legislatore modellare gli istituti processuali, soprattutto quando hanno carattere speciale ed eccezionale, come è la sanatoria in sede giudiziale prevista dalla disposizione censurata).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/07/1978  n. 392  art. 55  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte