Sentenza 70/1993 (ECLI:IT:COST:1993:70)
Massima numero 19163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  11/02/1993;  Decisione del  11/02/1993
Deposito del 26/02/1993; Pubblicazione in G. U. 10/03/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 70/93. REGIONE SICILIA - PROVVEDIMENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA DELLE ZONE MINERARIE ZOLFIFERE - BENEFICI PER IL PERSONALE LICENZIATO - APPLICABILITA' AI DIPENDENTI DELLA CHISADE S.P.A. - RITENUTA ESCLUSIONE DI APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI E CONSEGUENTE LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Come la Corte ha gia' affermato, pur restando innegabile, ad altri fini, in particolare riguardo ai licenziamenti individuali e collettivi, una differenziazione tra operai, impiegati e dirigenti, tuttavia, nell'ambito di applicazione degli artt. 6, primo comma e 9, l. regionale della Sicilia n. 42 del 1975, recante provvedimenti per la ripresa economica delle zone minerarie zolfifere, non sussiste alcuna valida ragione che fondi il diniego della concessione dei benefici accordati a tutti i dipendenti che perdono improvvisamente il lavoro, anche ai dirigenti, tanto piu' che questi ultimi incontrano se non una maggiore, almeno una pari difficolta' nel trovare una nuova sistemazione. Conseguentemente, la dizione "dipendenti della CHISADE", ai quali l'art. 4, ultimo comma, della successiva l. regionale n. 77 del 1976, dichiara applicabili gli artt. 6, 8, 9 e 10 della predetta l. regionale n. 42 del 1975, deve ritenersi comprensiva, oltre che degli operai e degli impiegati, anche dei dirigenti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. S. n. 180/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte