Sentenza 71/1993 (ECLI:IT:COST:1993:71)
Massima numero 19191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  11/02/1993;  Decisione del  11/02/1993
Deposito del 26/02/1993; Pubblicazione in G. U. 10/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19192  19194


Titolo
SENT. 71/93 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL - AZIONE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA DEL RELATIVO TERMINE DALLA DATA DELL'INFORTUNIO ANZICHE' DA QUELLA IN CUI DIVIENE IRREVOCABILE LA SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCESSO PENALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il diritto del lavoratore infortunato ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro configura una situazione diversa e non comparabile con il diritto al risarcimento del danno conseguente ad un fatto reato, nell'un caso trattandosi di prestazioni contrattuali, dovute indipendentemente dall'accertamento di responsabilita' e commisurate solo alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa, nell'altro di una obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale che presuppone, di norma, il dolo o la colpa dell'autore e che e' integralmente commisurata al danno emergente ed al lucro cessante. Non e' percio' contrario al principio di uguaglianza che il termine di prescrizione triennale della pretesa assicurativa decorra dalla data dell'infortunio anziche' - come generalmente previsto in tema di responsabilita' extracontrattuale - dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza conclusiva del procedimento penale a carico del responsabile dell'evento dannoso; tanto piu' che la prestazione previdenziale, con il relativo regime di prescrizione, si inserisce in una fattispecie normativa complessa avente connotati di specialita', e che l'invocato differimento del 'dies a quo' per l'esercizio dell'azione nei confronti dell'INAIL comporterebbe il rischio di precludere a quest'ultimo il tempestivo esercizio dell'azione di regresso contro il datore di lavoro. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 112, comma primo, T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 2947, comma terzo, cod. civ.). - Sulle differenze e connessioni tra pretesa assicurativa e pretesa risarcitoria, v. S. nn. 134/1971, 356/1991, nonche' (con riguardo al cd. danno biologico) 485/1991; sui connotati di specialita' della normativa previdenziale, v. S. nn. 22/1967, 74/1981; sulla (legittima) diversa durata dei rispettivi termini prescrizionali, v. O. n. 458/1987; sul termine per l'azione di regresso dell'INAIL, v. S. n. 78/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 2947    co. 3