Sentenza 71/1993 (ECLI:IT:COST:1993:71)
Massima numero 19192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  11/02/1993;  Decisione del  11/02/1993
Deposito del 26/02/1993; Pubblicazione in G. U. 10/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19191  19194


Titolo
SENT. 71/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ESAME DELLA QUESTIONE DA PARTE DELLA CORTE - POSSIBILITA' DI TENER CONTO DI PROFILI NON DEDOTTI DAL GIUDICE RIMETTENTE E NON RILEVANTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Nel valutare la questione di costituzionalita' sottoposta al suo esame, non puo' la Corte tener conto di profili non dedotti dal giudice rimettente ne' rilevanti nel giudizio 'a quo'. (Nella specie, la Corte - investita di questione concernente la diversa decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative INAIL e dell'azione risarcitoria da fatto reato - ha ritenuto di non tenere conto dell'impossibilita', giurisprudenzialmente affermata, di interrompere, nel primo caso, il termine prescrizionale con atto stragiudiziale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte