Sentenza 71/1993 (ECLI:IT:COST:1993:71)
Massima numero 19192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
11/02/1993; Decisione del
11/02/1993
Deposito del 26/02/1993; Pubblicazione in G. U. 10/03/1993
Titolo
SENT. 71/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ESAME DELLA QUESTIONE DA PARTE DELLA CORTE - POSSIBILITA' DI TENER CONTO DI PROFILI NON DEDOTTI DAL GIUDICE RIMETTENTE E NON RILEVANTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 71/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ESAME DELLA QUESTIONE DA PARTE DELLA CORTE - POSSIBILITA' DI TENER CONTO DI PROFILI NON DEDOTTI DAL GIUDICE RIMETTENTE E NON RILEVANTI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nel valutare la questione di costituzionalita' sottoposta al suo esame, non puo' la Corte tener conto di profili non dedotti dal giudice rimettente ne' rilevanti nel giudizio 'a quo'. (Nella specie, la Corte - investita di questione concernente la diversa decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative INAIL e dell'azione risarcitoria da fatto reato - ha ritenuto di non tenere conto dell'impossibilita', giurisprudenzialmente affermata, di interrompere, nel primo caso, il termine prescrizionale con atto stragiudiziale).
Nel valutare la questione di costituzionalita' sottoposta al suo esame, non puo' la Corte tener conto di profili non dedotti dal giudice rimettente ne' rilevanti nel giudizio 'a quo'. (Nella specie, la Corte - investita di questione concernente la diversa decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative INAIL e dell'azione risarcitoria da fatto reato - ha ritenuto di non tenere conto dell'impossibilita', giurisprudenzialmente affermata, di interrompere, nel primo caso, il termine prescrizionale con atto stragiudiziale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte