Ordinanza 73/1993 (ECLI:IT:COST:1993:73)
Massima numero 19237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/02/1993;  Decisione del  11/02/1993
Deposito del 26/02/1993; Pubblicazione in G. U. 10/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19238


Titolo
ORD. 73/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER PRETESA IRRIFERIBILITA' DELLA CENSURA FORMULATA ALLA NORMA IMPUGNATA (NELLA SPECIE: DISPOSIZIONE DEL CODICE PENALE SULLA OBLAZIONE) - REIEZIONE QUANDO, COME NEL CASO, LA NORMA DI CUI SI CHIEDE LA INTRODUZIONE NELL'ORDINAMENTO CON SENTENZA ADDITIVA (NELLA SPECIE: POSSIBILITA' DI CONDANNARE L'IMPUTATO ALLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE) POTREBBE TROVARE COLLOCAZIONE NELLA DISPOSIZIONE CENSURATA.

Testo
La disciplina essenziale dell'istituto della oblazione e' dettata dagli artt. 162 e 162 bis cod.pen., di guisa che la norma di cui il rimettente chiede l'introduzione - volta a prevedere la possibilita' di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile con la sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione - ben potrebbe trovare collocazione nell'impugnato art. 162 cod.pen.. Deve percio' essere respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato secondo cui il lamentato vizio di incostituzionalita' non deriva dalla norma denunciata, ma da altre collocate nel codice di rito (artt. 538 e 541) le quali subordinano la pronuncia del giudice penale sulle questioni civili ad una pronuncia di condanna.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte