Ordinanza 73/1993 (ECLI:IT:COST:1993:73)
Massima numero 19238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
11/02/1993; Decisione del
11/02/1993
Deposito del 26/02/1993; Pubblicazione in G. U. 10/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
19237
Titolo
ORD. 73/93 B. REATO IN GENERE - CAUSE ESTINTIVE - OBLAZIONE - POSSIBILITA' DI CONDANNARE L'IMPUTATO, CON SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL REATO, AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI DISCIPLINA, LESIVA DEI CRITERI DI EQUITA' E GIUSTIZIA, RISPETTO ALLA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA, PER LA QUALE TALE POSSIBILITA' RISULTA AMMESSA - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI MESSE A RAFFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 73/93 B. REATO IN GENERE - CAUSE ESTINTIVE - OBLAZIONE - POSSIBILITA' DI CONDANNARE L'IMPUTATO, CON SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL REATO, AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI DISCIPLINA, LESIVA DEI CRITERI DI EQUITA' E GIUSTIZIA, RISPETTO ALLA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA, PER LA QUALE TALE POSSIBILITA' RISULTA AMMESSA - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI MESSE A RAFFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La sentenza con la quale il giudice dichiara estinto il reato per oblazione non e' equiparabile a quella che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., si' che il riferimento alla disciplina del citato articolo (come risulta a seguito di sentenza della Corte costituzionale che ha introdotto la possibilita' di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile) non e' conferente, data la non comparabilita' delle situazioni messe a raffronto, per contestare come non rispondente a criteri di equita' e di giustizia la mancata previsione di tale possibilita' riguardo alla sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione. Tanto piu' che, in applicazione dei principi generali in materia, ben potra' il giudice civile adito dal soggetto danneggiato dal reato, condannare il convenuto anche al rimborso delle spese sostenute nel processo penale conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 cod.pen.). - Sull'istituto dell'applicazione della pena richiesta dalle parti v. s. n. 443/1990
La sentenza con la quale il giudice dichiara estinto il reato per oblazione non e' equiparabile a quella che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., si' che il riferimento alla disciplina del citato articolo (come risulta a seguito di sentenza della Corte costituzionale che ha introdotto la possibilita' di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile) non e' conferente, data la non comparabilita' delle situazioni messe a raffronto, per contestare come non rispondente a criteri di equita' e di giustizia la mancata previsione di tale possibilita' riguardo alla sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione. Tanto piu' che, in applicazione dei principi generali in materia, ben potra' il giudice civile adito dal soggetto danneggiato dal reato, condannare il convenuto anche al rimborso delle spese sostenute nel processo penale conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 cod.pen.). - Sull'istituto dell'applicazione della pena richiesta dalle parti v. s. n. 443/1990
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte