Ordinanza 74/1993 (ECLI:IT:COST:1993:74)
Massima numero 19262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  11/02/1993;  Decisione del  11/02/1993
Deposito del 26/02/1993; Pubblicazione in G. U. 10/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19261  19263


Titolo
ORD. 74/93 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (PENSIONE DIRETTA E PENSIONE DI RIVERSIBILITA') - RATEI ARRETRATI - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - MODALITA' DI CALCOLO CON DETRAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER IL MAGGIOR DANNO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DI LAVORO CON INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - DENUNCIATO RIPRISTINO DI DISCIPLINA GIA' DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nel caso oggetto del giudizio 'a quo' la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si e' perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione risulta irrilevante. - V., nello stesso senso, S. n. 394/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte