Ordinanza 75/1993 (ECLI:IT:COST:1993:75)
Massima numero 19169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/02/1993; Decisione del
11/02/1993
Deposito del 26/02/1993; Pubblicazione in G. U. 10/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
19168
Titolo
ORD. 75/93 B. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA TESTIMONIALE - MODO DI DEDUZIONE - INDICAZIONE DEI TESTIMONI - NECESSARIA PRECISAZIONE DELLA LORO RESIDENZA - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONFORMAZIONE DELL'ORDINAMENTO ITALIANO ALLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 75/93 B. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA TESTIMONIALE - MODO DI DEDUZIONE - INDICAZIONE DEI TESTIMONI - NECESSARIA PRECISAZIONE DELLA LORO RESIDENZA - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONFORMAZIONE DELL'ORDINAMENTO ITALIANO ALLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di costituzionalita' dell'art. 244, comma primo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, "oltre al nome e al cognome delle persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a testi, e cioe' dell'elemento essenziale per individuarli e reperirli", va dichiarata manifestamente infondata sotto il profilo dell'asserito contrasto con l'art. 10 Cost., "in quanto richiamante l'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali" (ratificata dall'Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848): atteso che - per costante giurisprudenza della Corte - dall'ambito normativo dell'art. 10 Cost. sono escluse le norme internazionali pattizie, ancorche' generali, quali quelle della suddetta Convenzione. - v. massima precedente.
La questione di costituzionalita' dell'art. 244, comma primo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, "oltre al nome e al cognome delle persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a testi, e cioe' dell'elemento essenziale per individuarli e reperirli", va dichiarata manifestamente infondata sotto il profilo dell'asserito contrasto con l'art. 10 Cost., "in quanto richiamante l'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali" (ratificata dall'Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848): atteso che - per costante giurisprudenza della Corte - dall'ambito normativo dell'art. 10 Cost. sono escluse le norme internazionali pattizie, ancorche' generali, quali quelle della suddetta Convenzione. - v. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) 04/11/1950
n. 0
art. 0
legge 04/08/1955
n. 848
art. 6 par. 3