Sentenza 76/1993 (ECLI:IT:COST:1993:76)
Massima numero 19257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
26/02/1993; Decisione del
26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
19256
Titolo
SENT. 76/93 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE ANZICHE' AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUEST'ULTIMO - LAMENTATA EFFICACIA VINCOLANTE PER LO STESSO DELL'IMPOSTAZIONE DATA AL PROCESSO DAL PUBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE INCOMPETENTE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE (NON RISCONTRANDOSI NEI CASI DI SPECIE NOVITA' NELLA CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 76/93 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE ANZICHE' AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUEST'ULTIMO - LAMENTATA EFFICACIA VINCOLANTE PER LO STESSO DELL'IMPOSTAZIONE DATA AL PROCESSO DAL PUBLICO MINISTERO PRESSO IL GIUDICE INCOMPETENTE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE (NON RISCONTRANDOSI NEI CASI DI SPECIE NOVITA' NELLA CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Allorche' - come nei casi in oggetto nei processi di provenienza - non si riscontrino nella contestazione dell'accusa novita' tali da ledere il diritto dell'imputato alla scelta del rito, la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, prevista dall'art. 23, primo comma, in caso di dichiarazione, al dibattimento, della incompetenza per territorio, non da' luogo a violazione degli artt. 102, primo comma, e 112 Cost.. In seguito alla dichiarazione di incompetenza, infatti, data l'identita' del fatto e del titolo di reato contestato, l'azione penale a carico dell'imputato viene esercitata da un ufficio del pubblico ministero equiordinato, senza partecipazione di alcun organo giudicante alla formulazione dell'accusa, con pieno rispetto dei ruoli. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 Cost., e in relazione agli art. 1 e 50, primo comma, cod. proc. pen., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, cod.proc.pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Allorche' - come nei casi in oggetto nei processi di provenienza - non si riscontrino nella contestazione dell'accusa novita' tali da ledere il diritto dell'imputato alla scelta del rito, la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, prevista dall'art. 23, primo comma, in caso di dichiarazione, al dibattimento, della incompetenza per territorio, non da' luogo a violazione degli artt. 102, primo comma, e 112 Cost.. In seguito alla dichiarazione di incompetenza, infatti, data l'identita' del fatto e del titolo di reato contestato, l'azione penale a carico dell'imputato viene esercitata da un ufficio del pubblico ministero equiordinato, senza partecipazione di alcun organo giudicante alla formulazione dell'accusa, con pieno rispetto dei ruoli. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 Cost., e in relazione agli art. 1 e 50, primo comma, cod. proc. pen., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, cod.proc.pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 1
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 50
co. 1