Sentenza 77/1993 (ECLI:IT:COST:1993:77)
Massima numero 19315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
26/02/1993; Decisione del
26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
19316
Titolo
SENT. 77/93 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - LEGGE DI DELEGA E DECRETI DELEGATI - CONTROLLO DI CONFORMITA' - CARATTERISTICHE - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - NECESSARIA QUALIFICAZIONE DEGLI STESSI COME DEROGHE, PER LE ESIGENZE INSITE NELLA CONDIZIONE MINORILE, AI PRINCIPI GENERALI DEL NUOVO PROCESSO PENALE - RIFLESSI SULL'INTERPRETAZIONE.
SENT. 77/93 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - LEGGE DI DELEGA E DECRETI DELEGATI - CONTROLLO DI CONFORMITA' - CARATTERISTICHE - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - NECESSARIA QUALIFICAZIONE DEGLI STESSI COME DEROGHE, PER LE ESIGENZE INSITE NELLA CONDIZIONE MINORILE, AI PRINCIPI GENERALI DEL NUOVO PROCESSO PENALE - RIFLESSI SULL'INTERPRETAZIONE.
Testo
L'esame di conformita' di una norma relativa al processo minorile ai criteri ed ai principi enunciati dalla legge di delegazione, non puo' circoscriversi all'interno di un acritico raffronto testuale tra le fonti di normazione. Ai principi generali stabiliti dall'art. 2 della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura si accompagna infatti la necessita', espressa dal preambolo dell'art. 3, che la disciplina del processo minorile si conformi ai "principi generali del nuovo processo penale" solo nei limiti in cui questi non debbano subire "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalle esigenze della sua educazione, nonche', in particolare, dall'attuazione" dei criteri che lo stesso art. 3 passa ad enunciare. Cosicche', assumendo questi criteri, secondo la precisa volonta' del legislatore delegante, il significato di una deroga ai "principi generali", coessenziale alle peculiari esigenze insite nella condizione minorile, la loro interpretazione non potra' che svolgersi secondo un profilo squisitamente teleologico.
L'esame di conformita' di una norma relativa al processo minorile ai criteri ed ai principi enunciati dalla legge di delegazione, non puo' circoscriversi all'interno di un acritico raffronto testuale tra le fonti di normazione. Ai principi generali stabiliti dall'art. 2 della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura si accompagna infatti la necessita', espressa dal preambolo dell'art. 3, che la disciplina del processo minorile si conformi ai "principi generali del nuovo processo penale" solo nei limiti in cui questi non debbano subire "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalle esigenze della sua educazione, nonche', in particolare, dall'attuazione" dei criteri che lo stesso art. 3 passa ad enunciare. Cosicche', assumendo questi criteri, secondo la precisa volonta' del legislatore delegante, il significato di una deroga ai "principi generali", coessenziale alle peculiari esigenze insite nella condizione minorile, la loro interpretazione non potra' che svolgersi secondo un profilo squisitamente teleologico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte