Sentenza 77/1993 (ECLI:IT:COST:1993:77)
Massima numero 19316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  26/02/1993;  Decisione del  26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19315


Titolo
SENT. 77/93 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO MINORILE - PROVVEDIMENTI ADOTTABILI NELL'UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZE DI CONDANNA E DI NON LUOGO A PROCEDERE PER CONCESSIONE DI PERDONO GIUDIZIALE O PER DIFETTO DI IMPUTABILITA' - DIRITTO DELL'IMPUTATO ALL'OPPOSIZIONE SOLO NELLA PRIMA E NON NELLE ALTRE IPOTESI - VIOLAZIONE DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.

Testo
Nella previsione dell'art. 3 lett. l) della legge di delega, alla particolarita' degli epiloghi cui puo' pervenire l'udienza preliminare nel processo penale minorile, si collega l'altrettanto particolare rimedio della opposizione, volta a rimuovere gli effetti di quelle pronunce e a provocare l'intervento del giudice dibattimentale. Sicche', pur operando la delega un generico riferimento ai "provvedimenti adottati all'udienza preliminare", deve escludersi che l'intento del legislatore delegante sia stato quello di ammettere l'opposizione nei confronti di qualsiasi decisione assunta nell'udienza stessa, o di circoscriverla alla sola ipotesi della sentenza di condanna. Come espressione del diritto di difesa e istituto tradizionalmente collocato nell'ambito del procedimento monitorio, il diritto all'opposizione deve invece ritenersi diretto a consentire l'accertamento dibattimentale tutte le volte in cui la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare contenga un enunciato in punto di responsabilita' che la parte deve avere la facolta' di rimuovere per poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova, diritto non certo adeguatamente tutelato attraverso il mezzo di impugnazione previsto in via generale dall'art. 428 cod.proc.pen.. Conseguentemente l'impugnato art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12), restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati, va dichiarato illegittimo, per violazione della legge di delega, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa proporre opposizione avverso le sentenze pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare, oltre che nei casi di condanna - come l'art. 32 gia' consente - nei casi di concessione del perdono giudiziale e di non luogo a procedere per difetto di imputabilita' a norma dell'art. 98 cod.pen..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 3  dir. 1)