Sentenza 78/1993 (ECLI:IT:COST:1993:78)
Massima numero 19259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/02/1993; Decisione del
26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
19260
Titolo
SENT. 78/93 A. PENSIONI - PENSIONI DI INVALIDITA' E VECCHIAIA DELLA "MUTUALITA' PENSIONI" A FAVORE DELLE CASALINGHE - COMMISURAZIONE AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI VERSATI DALLE ISCRITTE - MANCATA RIVALUTAZIONE DELL' IMPORTO NOMINALE DI QUESTI ULTIMI - RICONDUCIBILITA' DI TALE OMISSIONE ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA, E NON GIA' ALL'ATTUAZIONE AMMINISTRATIVA DI ESSA - AMMISSIBILITA' DELLA SOLLEVATA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 78/93 A. PENSIONI - PENSIONI DI INVALIDITA' E VECCHIAIA DELLA "MUTUALITA' PENSIONI" A FAVORE DELLE CASALINGHE - COMMISURAZIONE AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI VERSATI DALLE ISCRITTE - MANCATA RIVALUTAZIONE DELL' IMPORTO NOMINALE DI QUESTI ULTIMI - RICONDUCIBILITA' DI TALE OMISSIONE ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA, E NON GIA' ALL'ATTUAZIONE AMMINISTRATIVA DI ESSA - AMMISSIBILITA' DELLA SOLLEVATA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La non rivalutabilita' dei contributi versati, a fini di pensione di invalidita' e vecchiaia, dalle casalinghe iscritte alla "mutualita' pensioni", dipende dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento nell'art. 9, L. n. 389 del 1963, e non gia' - come eccepito 'ex parte' - da un vizio dell'attivita' amministrativa da esso prevista, giacche' il potere del Ministro del lavoro di variare, ad intervalli almeno quinquennali, le tariffe di calcolo dei contributi non implica che queste siano determinate tenendo conto anche della svalutazione monetaria in relazione al tempo dei versamenti contributivi. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata dall'INPS in ordine alla sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 9, L. n. 389 cit.).
La non rivalutabilita' dei contributi versati, a fini di pensione di invalidita' e vecchiaia, dalle casalinghe iscritte alla "mutualita' pensioni", dipende dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento nell'art. 9, L. n. 389 del 1963, e non gia' - come eccepito 'ex parte' - da un vizio dell'attivita' amministrativa da esso prevista, giacche' il potere del Ministro del lavoro di variare, ad intervalli almeno quinquennali, le tariffe di calcolo dei contributi non implica che queste siano determinate tenendo conto anche della svalutazione monetaria in relazione al tempo dei versamenti contributivi. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata dall'INPS in ordine alla sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 9, L. n. 389 cit.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte