Sentenza 78/1993 (ECLI:IT:COST:1993:78)
Massima numero 19260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/02/1993; Decisione del
26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
19259
Titolo
SENT. 78/93 B. PENSIONI - PENSIONI DI INVALIDITA' E VECCHIAIA DELLA "MUTUALITA' PENSIONI" A FAVORE DELLE CASALINGHE - COMMISURAZIONE AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI VERSATI DALLE ISCRITTE - OMESSA PREVISIONE DI UN MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE DELL'IMPORTO NOMINALE DI QUESTI ULTIMI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER IRRAZIONALITA' ED INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 78/93 B. PENSIONI - PENSIONI DI INVALIDITA' E VECCHIAIA DELLA "MUTUALITA' PENSIONI" A FAVORE DELLE CASALINGHE - COMMISURAZIONE AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI VERSATI DALLE ISCRITTE - OMESSA PREVISIONE DI UN MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE DELL'IMPORTO NOMINALE DI QUESTI ULTIMI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER IRRAZIONALITA' ED INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'assenza di un meccanismo di rivalutazione monetaria dei contributi versati nella "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe, non solo discrimina ingiustificatamente tale forma assicurativa rispetto all'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia - avente identica struttura tecnica e, al pari dell'altra, assimilabile alle assicurazioni del settore privato - ma comporta altresi', irrazionalmente, che le casalinghe passate dall'assicurazione facoltativa alla "mutualita' pensioni" siano private del beneficio della rivalutazione dei contributi, del quale avrebbero fruito conservando l'iscrizione nella prima. Pertanto, e' illegittimo costituzionalmente - per contrasto con l'art. 3 Cost. (indipendentemente dal pur anche invocato art. 38 Cost.) - l'art. 9, l. 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe), nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati. - Sulla rivalutabilita' dei contributi all'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia, versati dopo l'entrata in vigore della l. n. 218 del 1952, v. S. n. 141/1989 (dichiarativa della parziale incostituzionalita' dell'art. 29, comma terzo, s.l.).
L'assenza di un meccanismo di rivalutazione monetaria dei contributi versati nella "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe, non solo discrimina ingiustificatamente tale forma assicurativa rispetto all'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia - avente identica struttura tecnica e, al pari dell'altra, assimilabile alle assicurazioni del settore privato - ma comporta altresi', irrazionalmente, che le casalinghe passate dall'assicurazione facoltativa alla "mutualita' pensioni" siano private del beneficio della rivalutazione dei contributi, del quale avrebbero fruito conservando l'iscrizione nella prima. Pertanto, e' illegittimo costituzionalmente - per contrasto con l'art. 3 Cost. (indipendentemente dal pur anche invocato art. 38 Cost.) - l'art. 9, l. 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe), nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati. - Sulla rivalutabilita' dei contributi all'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia, versati dopo l'entrata in vigore della l. n. 218 del 1952, v. S. n. 141/1989 (dichiarativa della parziale incostituzionalita' dell'art. 29, comma terzo, s.l.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte