Sentenza 79/1993 (ECLI:IT:COST:1993:79)
Massima numero 19258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
26/02/1993; Decisione del
26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 79/93. REGIONE CAMPANIA - CAVE E TORBIERE - COLTIVAZIONI GIA' IN ATTO - REGIME AUTORIZZATORIO - PROSECUZIONE DI ATTIVITA' ESTRATTIVA IN ZONA VINCOLATA - DENUNCIATA POSSIBILITA' CHE IL DIVIETO POSTO AL RIGUARDO DALLA LEGGE REGIONALE NON OPERI IN CASO DI MANCATO ESPRESSO DINIEGO DELLA REGIONE ALLA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE RIGETTO DELLE CENSURE DI INCOSTITUZIONALITA' PROPOSTE (PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE E DI TUTELA DEL PAESAGGIO) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 79/93. REGIONE CAMPANIA - CAVE E TORBIERE - COLTIVAZIONI GIA' IN ATTO - REGIME AUTORIZZATORIO - PROSECUZIONE DI ATTIVITA' ESTRATTIVA IN ZONA VINCOLATA - DENUNCIATA POSSIBILITA' CHE IL DIVIETO POSTO AL RIGUARDO DALLA LEGGE REGIONALE NON OPERI IN CASO DI MANCATO ESPRESSO DINIEGO DELLA REGIONE ALLA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE RIGETTO DELLE CENSURE DI INCOSTITUZIONALITA' PROPOSTE (PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE E DI TUTELA DEL PAESAGGIO) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Con la legge della Regione Campania n. 54 del 1985, riguardo alla coltivazione delle cave gia' in atto alla sua entrata in vigore, si e' stabilita una disciplina transitoria prevedendo per il coltivatore (art. 36, primo comma) la necessita' di dotarsi dell'autorizzazione regionale. In forza della stessa disposizione, pero' (art. 36, terzo comma) l'autorizzazione non puo' essere concessa "quando l'attivita' estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti da altre leggi, nazionali o regionali", per cui e' senz'altro da escludere - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - che nel caso in cui (come nella specie) in seguito alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione di cava in zona vincolata la Regione non abbia emanato un provvedimento negativo, la prosecuzione dell'attivita' estrattiva in tale zona possa ritenersi consentita dalla legge regionale. Cadono quindi le censure, formulate in proposito su tale erroneo presupposto, di disparita' di trattamento (tra i coltivatori di cave della Regione Campania e quelli di altre regioni, nonche' tra i coltivatori della stessa Regione Campania che esercitano attivita' estrattiva in zona vincolata, a seconda dell'inizio dell'attivita' estrattiva), di illegittima interferenza della legislazione regionale in materia penale, e di grave lesione del bene soggetto alla tutela del vincolo paesaggistico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 9 Cost., dell'art. 36, primo comma, della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54). - Sulla legittimita' costituzionale del regime autorizzatorio delle attivita' estrattive v. sent. nn. 201/1985 e 7/1982 e ord. n. 469/1987; in particolare, per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria per la prosecuzione della coltivazione delle cave gia' in atto, v. ancora sent. n. 7/1982.
Con la legge della Regione Campania n. 54 del 1985, riguardo alla coltivazione delle cave gia' in atto alla sua entrata in vigore, si e' stabilita una disciplina transitoria prevedendo per il coltivatore (art. 36, primo comma) la necessita' di dotarsi dell'autorizzazione regionale. In forza della stessa disposizione, pero' (art. 36, terzo comma) l'autorizzazione non puo' essere concessa "quando l'attivita' estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti da altre leggi, nazionali o regionali", per cui e' senz'altro da escludere - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - che nel caso in cui (come nella specie) in seguito alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione di cava in zona vincolata la Regione non abbia emanato un provvedimento negativo, la prosecuzione dell'attivita' estrattiva in tale zona possa ritenersi consentita dalla legge regionale. Cadono quindi le censure, formulate in proposito su tale erroneo presupposto, di disparita' di trattamento (tra i coltivatori di cave della Regione Campania e quelli di altre regioni, nonche' tra i coltivatori della stessa Regione Campania che esercitano attivita' estrattiva in zona vincolata, a seconda dell'inizio dell'attivita' estrattiva), di illegittima interferenza della legislazione regionale in materia penale, e di grave lesione del bene soggetto alla tutela del vincolo paesaggistico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 9 Cost., dell'art. 36, primo comma, della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54). - Sulla legittimita' costituzionale del regime autorizzatorio delle attivita' estrattive v. sent. nn. 201/1985 e 7/1982 e ord. n. 469/1987; in particolare, per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria per la prosecuzione della coltivazione delle cave gia' in atto, v. ancora sent. n. 7/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 9
Altri parametri e norme interposte