Ordinanza 206/2021 (ECLI:IT:COST:2021:206)
Massima numero 44207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
07/10/2021; Decisione del
07/10/2021
Deposito del 28/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di prevenzione - Applicazione automatica, anziché discrezionale, da parte del prefetto - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto al lavoro, nonché impedimento dell'assolvimento dell'obbligo di mantenere la prole - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di prevenzione - Applicazione automatica, anziché discrezionale, da parte del prefetto - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto al lavoro, nonché impedimento dell'assolvimento dell'obbligo di mantenere la prole - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catania, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 Cost. - dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dell'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010, e dall'art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 59 del 2011, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. La sentenza n. 99 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catania, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 Cost. - dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dell'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010, e dall'art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 59 del 2011, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. La sentenza n. 99 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 2
legge
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 52
legge
29/07/2010
n. 120
art. 19
co. 2
legge
29/07/2010
n. 120
art. 19
co. 2
decreto legislativo
18/04/2011
n. 59
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte