Sentenza 80/1993 (ECLI:IT:COST:1993:80)
Massima numero 19301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
26/02/1993; Decisione del
26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
19303
Titolo
SENT. 80/93 A. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE REGIONALE - RECEPIMENTO DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988/1990 - INDENNITA' DI FUNZIONE DIRIGENZIALE - ATTRIBUZIONE A TUTTI I DIRIGENTI REGIONALI NELLA MISURA FISSA DELLO 0,8 PER CENTO DELLO STIPENDIO E CON CARATTERE DI CONTINUATIVITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE DI COMPARTO NONCHE' DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 80/93 A. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE REGIONALE - RECEPIMENTO DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988/1990 - INDENNITA' DI FUNZIONE DIRIGENZIALE - ATTRIBUZIONE A TUTTI I DIRIGENTI REGIONALI NELLA MISURA FISSA DELLO 0,8 PER CENTO DELLO STIPENDIO E CON CARATTERE DI CONTINUATIVITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE DI COMPARTO NONCHE' DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La normativa della Regione Lombardia che - in sede di recepimento dell'accordo nazionale di comparto per il triennio 1988/1990 - prevede l'attribuzione fissa e continuativa a tutti i dirigenti regionali dell'indennita' di funzione in misura dello 0.8 per cento dello stipendio, e' coerente con la sottostante scelta organizzativa della regione di correlare inscindibilmente il numero dei dirigenti a quello delle strutture direzionali, senza possibilita' di esubero, di guisa che non contrasta con la normativa contrattuale di comparto, giacche' quest'ultima, prevedendo che la suddetta indennita' sia commisurata a coefficienti variabili da 0,1 a 1 in relazione agli elementi di valutazione indicati dall'art. 38, d.P.R. n. 333 del 1990, consente peraltro che essa, nella sua misura minima, abbia i caratteri della fissita' e della continuita', e non esclude - tranne che per i dirigenti non preposti alla direzione di strutture (ipotesi questa che non si verifica nella Regione Lombardia) - il potere regionale di prevedere come base minima comune un coefficiente maggiore di 0,1 (suscettibile a sua volta di elevazione, nel rispetto del principio di variabilita' ed in rapporto agli indicati criteri). Ne' contrasta con le previsioni dell'accordo l'irrevocabilita' dell'indennita' corrisposta ai dirigenti regionali, giacche' - nella logica organizzativa prescelta dalla Regione Lombardia - il risultato negativo della gestione incide sull'esistenza stessa del rapporto di impiego del dirigente e non solo sulla funzione e sulla relativa indennita'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. ed in relazione all'art. 3, L. n. 93 del 1983 - della questione di costituzionalita' concernente la delibera legislativa n. 83, riapprovata dal Consiglio regionale della Lombardia il 6 agosto 1992). red.: L.I. rev.: S.P.
La normativa della Regione Lombardia che - in sede di recepimento dell'accordo nazionale di comparto per il triennio 1988/1990 - prevede l'attribuzione fissa e continuativa a tutti i dirigenti regionali dell'indennita' di funzione in misura dello 0.8 per cento dello stipendio, e' coerente con la sottostante scelta organizzativa della regione di correlare inscindibilmente il numero dei dirigenti a quello delle strutture direzionali, senza possibilita' di esubero, di guisa che non contrasta con la normativa contrattuale di comparto, giacche' quest'ultima, prevedendo che la suddetta indennita' sia commisurata a coefficienti variabili da 0,1 a 1 in relazione agli elementi di valutazione indicati dall'art. 38, d.P.R. n. 333 del 1990, consente peraltro che essa, nella sua misura minima, abbia i caratteri della fissita' e della continuita', e non esclude - tranne che per i dirigenti non preposti alla direzione di strutture (ipotesi questa che non si verifica nella Regione Lombardia) - il potere regionale di prevedere come base minima comune un coefficiente maggiore di 0,1 (suscettibile a sua volta di elevazione, nel rispetto del principio di variabilita' ed in rapporto agli indicati criteri). Ne' contrasta con le previsioni dell'accordo l'irrevocabilita' dell'indennita' corrisposta ai dirigenti regionali, giacche' - nella logica organizzativa prescelta dalla Regione Lombardia - il risultato negativo della gestione incide sull'esistenza stessa del rapporto di impiego del dirigente e non solo sulla funzione e sulla relativa indennita'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. ed in relazione all'art. 3, L. n. 93 del 1983 - della questione di costituzionalita' concernente la delibera legislativa n. 83, riapprovata dal Consiglio regionale della Lombardia il 6 agosto 1992). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 3