Sentenza 80/1993 (ECLI:IT:COST:1993:80)
Massima numero 19303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
26/02/1993; Decisione del
26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
19301
Titolo
SENT. 80/93 B. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE REGIONALE - RECEPIMENTO DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988/1990 - INDENNITA' DI FUNZIONE DIRIGENZIALE - ATTRIBUZIONE A TUTTI I DIRIGENTI REGIONALI NELLA MISURA FISSA DELLO 0,8 PER CENTO DELLO STIPENDIO E CON CARATTERE DI CONTINUATIVITA' - ASSERITA INVASIONE DELLA MATERIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA RISERVATA ALLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 80/93 B. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE REGIONALE - RECEPIMENTO DELL'ACCORDO NAZIONALE DI COMPARTO PER IL TRIENNIO 1988/1990 - INDENNITA' DI FUNZIONE DIRIGENZIALE - ATTRIBUZIONE A TUTTI I DIRIGENTI REGIONALI NELLA MISURA FISSA DELLO 0,8 PER CENTO DELLO STIPENDIO E CON CARATTERE DI CONTINUATIVITA' - ASSERITA INVASIONE DELLA MATERIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA RISERVATA ALLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il potere delle regioni di recepire l'accordo nazionale di comparto, adeguando le previsioni di esso alle proprie scelte organizzative, non e' limitato dalle ulteriori conseguenze che possano derivarne agli effetti del trattamento di quiescenza del personale regionale, giacche' rispetto a tali conseguenze - nella specie, legate alla natura dell'indennita' di funzione per i dirigenti - rimane comunque integro il potere dello Stato di modificare, nel rispetto dei principi costituzionali, il regime del trattamento di quiescenza onde determinarne, come e' sua spettanza, l'ambito, i presupposti e l'estensione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' della delibera legislativa della Regione Lombardia n. 83, riapprovata il 6 agosto 1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Il potere delle regioni di recepire l'accordo nazionale di comparto, adeguando le previsioni di esso alle proprie scelte organizzative, non e' limitato dalle ulteriori conseguenze che possano derivarne agli effetti del trattamento di quiescenza del personale regionale, giacche' rispetto a tali conseguenze - nella specie, legate alla natura dell'indennita' di funzione per i dirigenti - rimane comunque integro il potere dello Stato di modificare, nel rispetto dei principi costituzionali, il regime del trattamento di quiescenza onde determinarne, come e' sua spettanza, l'ambito, i presupposti e l'estensione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' della delibera legislativa della Regione Lombardia n. 83, riapprovata il 6 agosto 1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte