Sentenza 81/1993 (ECLI:IT:COST:1993:81)
Massima numero 19296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/02/1993; Decisione del
26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Titolo
SENT. 81/93 B. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - GARANZIE PREVISTE DAL CODICE IN ORDINE AD ESSE - POSSIBILITA' DI ESTENDERLE CON SENTENZA ADDITIVA ALL'ACQUISIZIONE PROBATORIA DI NOTIZIE SUL FATTO STORICO DELL'AVVENUTA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 81/93 B. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - GARANZIE PREVISTE DAL CODICE IN ORDINE AD ESSE - POSSIBILITA' DI ESTENDERLE CON SENTENZA ADDITIVA ALL'ACQUISIZIONE PROBATORIA DI NOTIZIE SUL FATTO STORICO DELL'AVVENUTA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
La richiesta, formulata nel caso dal giudice 'a quo', di una pronunzia additiva volta ad estendere le garanzie previste dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen. per l'intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche a qualsiasi altra acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il fatto storico della avvenuta comunicazione, non puo' essere accolta. A tale conclusione ostano i contenuti normativi delle suddette, dal momento che essi sono conformati esclusivamente a operazioni relative all'intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, ne' ad aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni medesime (identita' dei soggetti, tempo e luogo della conversazione).
La richiesta, formulata nel caso dal giudice 'a quo', di una pronunzia additiva volta ad estendere le garanzie previste dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen. per l'intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche a qualsiasi altra acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il fatto storico della avvenuta comunicazione, non puo' essere accolta. A tale conclusione ostano i contenuti normativi delle suddette, dal momento che essi sono conformati esclusivamente a operazioni relative all'intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, ne' ad aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni medesime (identita' dei soggetti, tempo e luogo della conversazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte